partite IVAAOggi 16 febbraio, è l’ultimo giorno utile, a disposizione degli enti o società controllanti, per avvalersi, nel 2016, dell’“Iva di gruppo”, la speciale procedura che consente alle società dello stesso gruppo di liquidare l’imposta in maniera unitaria e, quindi, di compensare le posizioni creditorie in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre società. Il sistema è semplice, basta sommare gli importi emersi dalle singole liquidazioni periodiche e procedere con l’eventuale compensazione: la somma rimanente rappresenta il debito dovuto o il credito spettante all’intera “squadra”. L’opzione va espressa dalla “controllante” trasmettendo, telematicamente, il modello “Iva 26”  ed è vincolante per l’intero anno solare per tutte le partecipanti, a meno che non intervengano variazioni che fanno venir meno il possesso dei requisiti necessari.

 

Attenzione, la dichiarazione di adesione va rinnovata annualmente. Vietato appellarsi al comportamento concludente: in caso di applicazione senza preventiva presentazione del modello “Iva 26”, l’ufficio procede con la rideterminazione dell’imposta delle collegate che hanno compensato i propri debiti con i crediti di altre società del gruppo. È percorribile, però, la strada della “remissione in bonis”, l’istituto che consente ai contribuenti ritardatari, in possesso dei requisiti di legge, di riagganciare benefici fiscali o regimi persi. Nel caso specifico, la controllante, per rimediare, deve inviare il modello “Iva 26” entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia entro il 30 settembre, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, versando contestualmente la sanzione di 258 euro (codice tributo “8114”).

 

Qualche dettaglio sui requisiti

 

La speciale procedura di liquidazione non può essere utilizzata dalle società di persone. L’Iva di gruppo è accessibile, invece, alle compagini composte da un ente o una società di capitali “controllante” e da una o più “controllate”. Per dare qualche dettaglio sulla caratteristiche richieste a questi soggetti, ricordiamo che le “controllate” devono essere società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al 50%, fin dall’inizio dell’anno solare precedente, dalla “controllante” o da un’altra “controllata” del gruppo stesso. Il regime non è precluso alle imprese estere, a patto che rispettino i requisiti di controllo, risiedano in un Paese Ue, siano costituite in forma equivalente alle società di capitali italiane e identificate in maniera diretta oppure tramite rappresentante fiscale o stabile organizzazione.

 

Così come la dichiarazione di adesione deve essere presentata dal “capo” gruppo, è quest’ultimo che provvede a saldare, per tutti, i conti con il Fisco e, quindi, a effettuare i versamenti periodici, compensare debiti e crediti, a calcolare l’eventuale conguaglio di fine anno, a scegliere in caso di Iva a credito, tra il rimborso o il riporto a nuovo nell’esercizio successivo dell’eccedenza detraibile del gruppo. Le “controllate”, in pratica, non hanno alcuna autonomia di gestione sugli eventuali crediti (o debiti) emersi dalle loro dichiarazioni. La Spa che ha aderito per la prima volta al regime non può trasferire alla compagine l’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta precedente, criterio valido anche nel caso di modifica della “controllante”.

 

In definitiva, il modello

 

“Iva 26”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, può essere inviato, esclusivamente per via telematica, direttamente dagli interessati o tramite intermediari abilitati. Lo stesso modello va utilizzato, entro trenta giorni dalle modifiche intervenute, per comunicare le eventuali variazioni sopraggiunte nel corso dell’anno e relative ai dati indicati in sede di presentazione della dichiarazione di adesione. Sul sito delle Entrate, è disponibile anche il software di compilazione del modello e la procedura informatica di controllo che “avverte” di errori e incongruenze riscontrate dal sistema.

 

Il modulo è composto: dal frontespizio, dove trovano spazio i dati della “controllante”, la sottoscrizione e l’impegno alla presentazione dell’opzione; dal “quadro A”, riservato alle informazioni riguardanti le società che partecipano alla compensazione e alle quote di possesso; dal “quadro B”, dedicato alle collegate della catena di controllo non aderenti alla compensazione Iva.

 

Per individuare il codice che identifica la natura giuridica delle società richiesto nel frontespizio, basta prendere in mano le istruzioni e consultare l’apposita tabella. Stessa modalità, altra tabella, per trovare il “codice di carica”, che definisce il rapporto tra chi sottoscrive il modulo e la società che ha dato l’incarico, nel caso in cui il dichiarante non coincida con la “controllante”.