La liquidazione unitaria dell’imposta consente di estinguere le posizioni debitorie di alcune partecipanti con quelle creditorie di altre, tutte della medesima “famiglia”

Agli enti e alle società “controllanti” non rimane più molto tempo per scegliere di aderire o rinnovare l’opzione al regime di liquidazione dell’“Iva di gruppo” (articolo 73, Dpr 633/1972). La dichiarazione di adesione, valida per tutto il 2014, va espressa, entro il 17 febbraio (il 16 è domenica), trasmettendo telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello “Iva 26”. La data coincide con il termine di liquidazione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto relativa al mese di gennaio. La scelta è vincolante e irrevocabile per tutto l’anno solare e per tutte le società partecipanti alla liquidazione, salvo il verificarsi di variazioni che facciano venir meno i requisiti necessari.Nella buona e nella cattiva sorte
L’Iva di gruppo presuppone un ente o una società “controllante” e una o più “controllate”. Queste ultime, stabilisce la norma, devono essere società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al 50%, fin dall’inizio dell’anno solare precedente, dalla “controllante” o da un’altra “controllata” del gruppo stesso. Possono partecipare anche le imprese estere se, oltre a rispettare i requisiti di controllo, sono residenti in un Paese delle Comunità europea, sono costituite in forma equivalente a quella di società di capitali italiane e identificate in maniera diretta oppure tramite rappresentante fiscale o stabile organizzazione.
Divieto d’accesso, invece, alle società di persone.

I gruppi societari, adottando questa scelta, hanno la possibilità di liquidare l’imposta in maniera unitaria.
In sostanza, come in una grande famiglia, vengono sommati i crediti e i debiti Iva di ogni componente – emersi dalle rispettive liquidazioni periodiche (DM 11065/1979)  – e viene calcolato cumulativamente l’ammontare del tributo dovuto o dell’eccedenza maturata. È un meccanismo che consente di recuperare velocemente l’eventuale maggiore imposta corrisposta, utilizzandola per pagare il debito di un’altra società del gruppo.
Il metodo è, quindi, semplice, basta fare la somma algebrica degli importi e operare l’eventuale compensazione: il risultato costituisce l’imposta dovuta o il credito dell’intera “squadra”.

Va da sé che è soltanto il soggetto che “guida” la compagine a compensare e a effettuare i versamenti periodici, come pure l’eventuale conguaglio di fine anno. Le partecipanti, di conseguenza, non possono recuperare autonomamente le eccedenze emerse dalla loro dichiarazione.
Ed è sempre unicamente il “capo famiglia” a scegliere, in caso di Iva a credito, tra la richiesta di rimborso o il riporto a nuovo nell’esercizio successivo dell’eccedenza detraibile del gruppo.

È bene ricordare, infine, che la Spa che ha aderito per la prima volta alla procedura, non può trasferire al team l’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta precedente, regola valida anche nel caso di modifica della “controllante”.

Senza l’opzione, salta il “gruppo”
Indispensabile, per avvalersi dello speciale regime, la dichiarazione di adesione all’istituto, espressa tramite la presentazione del modello “Iva 26”, entro il termine di liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese di gennaio, scadenza che per il 2014 slitta al 17 febbraio, visto che il 16 è domenica.
La scelta è valida per un unico anno solare e, quindi, va rinnovata annualmente, seguendo lo stesso schema e gli stessi termini.
Non sono tollerati comportamenti “concludenti”: senza l’invio del modulo, la compensazione diventa illegittima. In questo caso, gli uffici procedono con la rideterminazione dell’imposta dovuta dalle collegate, che hanno compensato i propri debiti con i crediti di altre società del gruppo.

Tuttavia, i ritardatari possono avvalersi della “remissione in bonis”, l’istituto che, attraverso tempi supplementari, consente ai contribuenti in possesso dei requisiti di legge, di non perdere benefici fiscali o regimi opzionali perché hanno dimenticato di inviare, nei tempi stabiliti, le comunicazioni richieste. La controllante, per “riacchiappare” l’“Iva di gruppo”, deve inviare il modello “Iva 26” entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ovvero, entro il 30 settembre, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Contestualmente, deve versare la sanzione nella misura minima di 258 euro.

Iva 26, per adesioni e variazioni
Prima di “avvicinarci” maggiormente al modello “Iva 26”, ricordiamo che va utilizzato anche per comunicare le variazioni intercorse nell’anno rispetto ai dati indicati nella dichiarazione di adesione. In tal caso, la trasmissione del modulo deve avvenire entro trenta giorni dalla modifiche intervenute.

Canale esclusivamente telematico per la presentazione. A provvedere possono essere direttamente le società o gli enti “controllanti” oppure gli intermediari abilitati. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile gratuitamente il software  che consente la compilazione di “Iva 26” e la creazione del relativo file da inviare. Scaricabile senza costi, inoltre, la procedura informatica, che permette di evidenziare, attraverso messaggi di errore, anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati inseriti e le indicazioni delle specifiche di controllo.

Superata l’informativa sulla privacy, il modello è composto: dal frontespizio, che contiene i dati della “controllante”, la sottoscrizione e l’impegno alla presentazione dell’opzione; dal “quadro A”, con le informazioni relative alle società che partecipano alla compensazione e alle quote di possesso; dal “quadro B”, dedicato alle collegate della catena di controllo che non aderiscono alla compensazione Iva.
Il frontespizio richiede il codice che identifica la natura giuridica delle società. Per trovare quello giusto, basta consultare la tabella pubblicata nelle istruzioni.
Capita, inoltre, che il dichiarante presenti “Iva 26” per conto di un ente o società “controllante”. In questo caso, occorre inserire il “codice di carica”, ovvero l’identificativo, recuperabile da un’altra tabella disponibile nelle istruzioni, che definisce il rapporto tra chi sottoscrive il modulo e la società che ha dato l’incarico.

FONTE: Fisco Oggi, giornale on line dell’Agenzia delle entrate
AUTORE: Anna Maria Badiali