iucIn mancanza dei codici tributo per la riscossione coattiva di Imu, Tari e Tasi, gli enti locali possono utilizzare quello relativo alle sanzioni per l’intera cifra, compresi gli interessi. L’Anci, nel rispondere al quesito avanzato da un Comune, ha chiarito che, in mancanza dei codici tributo per la riscossione coattiva di Imu, Tari e Tasi, gli enti locali possono utilizzare quello relativo alle sanzioni per l’intera cifra, compresi gli interessi.

 

Ovviamente per gli altri tributi (IMU, TASI) i versamenti devono essere eseguiti utilizzando il modello di pagamento approvato dall’Agenzia delle Entrate ed i codici tributo istituiti con Risoluzione dalla stessa Agenzia.

 

L’origine del problema risiede nel fatto che, a distanza di tre anni dall’introduzione della Iuc, non sono ancora stati approvati i codici tributo per la riscossione coattiva da parte degli enti impositori. Il Comune ha evidenziato che risultano approvati unicamente i codici tributo riguardanti l’Imu e la Tari (ex Tares).

 

Iuc è l’acronimo di Imposta Unica Comunale, il tributo istituito con la legge di Stabilità 2014. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla Iuc entro il termine del 30 giugnodell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

 

Tale dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi a meno che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

 

L’Anci rileva come anche questi codici non siano mai stati formalmente approvati e probabilmente siano utilizzabili esclusivamente per la riscossione mediante ruolo (prerogativa esclusiva di Equitalia).

 

L’approvazione dei codici per la riscossione coattiva risulta, ciò nonostante, necessaria per definire le liste relative agli avvisi di accertamento da emettere nei confronti dei contribuenti morosi. Al riguardo, si è registrata la recente apertura della Commissione Arconet, che con il quinto decreto correttivo del nuovo ordinamento contabile (dlgs 118/2011 e relativi allegati) ha consentito di considerare esigibili le relative somme al momento della notifica dell’avviso di accertamento, senza dover attendere che decorrano i 60 giorni necessari affinché esso diventi definitivo.

 

 

Si ricorda, come promemoria, che nelle dichiarazioni delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.