*** IMU ***

BASE IMPONIBILE

Rendita catastale, rivalutata del 5 e moltiplicata per:

  • 160 per abitazioni, magazzini, autorimesse
  • 140 per laboratori e locali senza fine di lucro
  • 80 per uffici, banche, assicurazioni
  • 65 per opifici, alberghi
  • 55 per negozi e botteghe

La base imponibile è ridotta del 50% per:

  • Fabbricati di interesse storico o artistico
  • Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fato non utilizzati

 

ALIQUOTE

Liquota base del 7,6 per mille, che i Comuni possono

  • Aumentare fino al 10,6 per mille
  • Diminuire sino al 4,6 pe rmille

Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8, A/9)

  • Aliquota del 4 per mille, che i Comuni possono:

aumentare fino al 6 per mille

diminuire fino al 2 per mille

  • Detrazione di 200 euro, che i Comuni possono aumentare fino a concorrenza dell’imposta dovuta

Immobili locati

Possibilità di ridurre l’aliquota al 4 per mille

 

*** TASI ***

BASE IMPONIBILE

Rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per:

  • 160 per abitazioni, magazzini, autorimesse
  • 140 per laboratori e locali senza fine di lucro
  • 80 per uffici, banche, assicurazioni
  • 65 per opifici, alberghi
  • 55 per negozi e botteghe

La base imponibile è ridotta del 50% per:

  • Fabbricati di interesse storico o artistico
  • Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili w di fatto non utilizzati

 

ALIQUOTE

Aliquota di base dell’1 pe mille, che i Comuni possono ridurre fino all’azzeramento.

I Comuni possono differenziare le aliquote per categorie di immobili (es. abitazione principale)

Per il 2014, l’aliquota massima non può superare il 2,5 pe mille (+ 0,8 per mille) a condizione che con tale aumento siano finanziate detraziobni per le abitazioni principali.

L’occupante (es. inquilino) versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa tra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo.

 

*** IMU – TASI ***

La somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile

 

*** TARI ***

La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Sulla base della tariffa di riferimento, il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, che è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (riferite in particolare agli investimenti per le opere) e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

Il Comune, in alternativa, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità mediante medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio

 

Consulta il documento integrale a cura dell’ufficio legale di Confedilizia: IUC quanto si paga

FONTE: Confedilizia

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