*** IMU ***
BASE IMPONIBILE
Rendita catastale, rivalutata del 5 e moltiplicata per:
- 160 per abitazioni, magazzini, autorimesse
- 140 per laboratori e locali senza fine di lucro
- 80 per uffici, banche, assicurazioni
- 65 per opifici, alberghi
- 55 per negozi e botteghe
La base imponibile è ridotta del 50% per:
- Fabbricati di interesse storico o artistico
- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fato non utilizzati
ALIQUOTE
Liquota base del 7,6 per mille, che i Comuni possono
- Aumentare fino al 10,6 per mille
- Diminuire sino al 4,6 pe rmille
Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8, A/9)
- Aliquota del 4 per mille, che i Comuni possono:
aumentare fino al 6 per mille
diminuire fino al 2 per mille
- Detrazione di 200 euro, che i Comuni possono aumentare fino a concorrenza dell’imposta dovuta
Immobili locati
Possibilità di ridurre l’aliquota al 4 per mille
*** TASI ***
BASE IMPONIBILE
Rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
- 160 per abitazioni, magazzini, autorimesse
- 140 per laboratori e locali senza fine di lucro
- 80 per uffici, banche, assicurazioni
- 65 per opifici, alberghi
- 55 per negozi e botteghe
La base imponibile è ridotta del 50% per:
- Fabbricati di interesse storico o artistico
- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili w di fatto non utilizzati
ALIQUOTE
Aliquota di base dell’1 pe mille, che i Comuni possono ridurre fino all’azzeramento.
I Comuni possono differenziare le aliquote per categorie di immobili (es. abitazione principale)
Per il 2014, l’aliquota massima non può superare il 2,5 pe mille (+ 0,8 per mille) a condizione che con tale aumento siano finanziate detraziobni per le abitazioni principali.
L’occupante (es. inquilino) versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa tra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo.
*** IMU – TASI ***
La somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile
*** TARI ***
La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Sulla base della tariffa di riferimento, il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, che è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (riferite in particolare agli investimenti per le opere) e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.
Il Comune, in alternativa, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità mediante medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio
Consulta il documento integrale a cura dell’ufficio legale di Confedilizia: IUC quanto si paga
FONTE: Confedilizia