comuni, bilanci, politica di bilancioLa Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato la maxi-circolare n. 17/2017 recante le istruzioni per il rispetto del pareggio di bilancio 2017-2019 da parte degli enti territoriali.


La legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, ha dato attuazione al sesto comma dell’articolo 81 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012) al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono perseguire l’equilibrio tra entrate e spese di bilancio e la sostenibilità del debito, nell’osservanza delle regole dell’Unione europea in materia economico-finanziaria. Sono consentiti scostamenti temporanei del saldo dall’obiettivo programmatico solo in caso di eventi eccezionali, quali, ad esempio, gravi recessioni economiche o gravi crisi finanziarie nonché gravi calamità naturali.

 

Nelle more dell’entrata in vigore della citata legge n. 243 del 2012, ed in particolare del capo IV (in materia di “Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico”), il legislatore, con la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), non solo ha introdotto una nuova regola di finanza pubblica per gli enti territoriali basata sul conseguimento di un saldo non negativo tra le entrate finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio) in termini di competenza finanziaria potenziata, riducendo sensibilmente l’obiettivo degli enti locali, ma ha consentito loro anche di utilizzare l’avanzo di amministrazione, fino al 2015 bloccato dalla normativa sul patto di stabilità interno, seppur in misura non superiore agli stanziamenti previsti per il Fondo crediti dubbia esigibilità ed i Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione, nonché le quote di capitale di rimborso prestiti.

 

A partire dalle variazioni di bilancio che vengono approvate dagli enti locali nel corso dell’esercizio: esse devono essere comunicate alla Ragioneria modificando il prospetto allegato al preventivo con cui l’amministrazione locale certifica di aver rispettato i saldi di finanza pubblica. L’obbligo riguarda le variazioni approvate dalla Giunta che modificano il Fondo pluriennale vincolato, quelle effettuate direttamente dai responsabili della spesa o dal ragionere capo e che incidono sugli stanziamenti relativi allo stesso Fondo pluriennale, nonchè le operazioni di indebitamento già autorizzate.

 

Tale monitoraggio, con tutta evidenza, è finalizzato al controllo delle dinamiche effettive della finanza pubblica locale, al di là dei numeri previsti all’inzio dell’esercizio e allegati al bilancio “originario”.

 

Alla fine di questo articolo potete scaricare la Circolare e i rispettivi allegati.