L’articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha previsto che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, possono
essere compensati, su specifica richiesta del creditore, per il pagamento delle somme dovute
in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario con
le modalità di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
entrate.
Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 gennaio 2014
sono state definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 28-
quinquies. In particolare l’articolo 2, comma 3, dispone che i crediti certificati utilizzati in
compensazione sono individuati dai codici istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle
entrate. Tali codici devono essere indicati nel modello F24 telematico, in corrispondenza
dell’importo dei predetti crediti, esposti nella colonna “importi a credito compensati” del
modello stesso. In apposito campo del modello F24 telematico, sono altresì riportati gli
estremi identificativi della certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di
certificazione, gestita dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Per consentire l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti, mediante il modello
“F24 crediti PP.AA.”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 31gennaio 2014, si istituisce il seguente codice tributo:
• “PPAA” denominato “Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il
pagamento di somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa
tributaria e deflativi del contenzioso tributario-articolo 28-quinquies del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”
In sede di compilazione del modello “F24 Crediti PP.AA.”, il suddetto codice tributo
è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a credito compensati”. Il campo “numero certificazione credito” è
valorizzato con il numero della certificazione del credito attribuito dalla piattaforma
elettronica di certificazione utilizzato in compensazione. Il campo “anno di riferimento”,
non deve essere valorizzato.
Si evidenzia che i codici tributo da utilizzare per il pagamento delle somme dovute in
applicazione degli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso
tributario sono elencati nell’allegato 1 al citato decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 14 gennaio 2014 e pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it.
Si precisa, infine, che nel caso in cui una delle condizioni previste dall’articolo 3,
comma 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 gennaio 2014 non
risulti rispettata, tutti i pagamenti contenuti nello stesso modello “F24 Crediti PP.AA.” sono
considerati come non avvenuti. In questo caso, il soggetto che ha trasmesso telematicamente
il modello “F24 Crediti PP.AA.” viene informato tramite apposita ricevuta consultabile
attraverso il sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
FONTE: Agenzia delle entrate