La Corte di Cassazione Civile, sez. VI, con la sentenza n. 10754/2017, ha ribadito in quale caso gli immobili degli istituti religiosi adibiti a scuole religiose paritarie sono soggetti al pagamento di Ici/Imu.
La Corte di Cassazione Civile, sez. VI, con la sentenza 3 maggio 2017, n. 10754, ha ricordato che, in riferimento al caso in questione, per qualificare come non commerciale l’attività didattica, occorre che le prestazioni siano eseguite a titolo gratuito o con un corrispettivo simbolico idoneo a coprire solo una minima frazione del costo complessivo.
Nella fattispecie, l’esenzione può trovare applicazione a condizione che sia dimostrato, incombendo il relativo onere probatorio al contribuente, che l’attività in oggetto, di natura didattica (cfr. Cass. sez. 5, 26 ottobre 2005, n. 20776) fosse svolta con modalità non commerciali.
Tali conclusioni sono state ribadite dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (tra cui, in particolare, le stesse Cass. sez. 5, n. 14225 e 14226 dell’S luglio 2015, con specifico riferimento ad attività di gestione di scuola paritaria svolta da Istituto religioso, nel contesto di un’ampia disamina inerente anche alle ulteriori sopravvenienze normative in tema di esenzione IMU, cui pure parte ricorrente ha fatto riferimento, ed ancora, più di recente, in relazione anche allo svolgimento di attività didattica, Cass. sez. 6-5, ord. nn. 19035, 19036, 19037, 19038 e 19039, depositate il 27 settembre 2016).
In proposito mette di conto di ricordare che la stessa decisione della Commissione dell’Unione Europea del 19 dicembre 2012, pur menzionata da parte ricorrente, resa nell’ambito della valutazione del se l’art. 7 comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992, in tema di esenzione ICI, nelle sue diverse formulazioni succedutesi nel tempo, concretizzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell’Unione, ha chiarito, in conformità anche alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività econorruca, cioè offrire beni o serv1z1 sul mercato; aggiungendo, quindi, con specifico riferimento all’attività didattica svolta da scuola paritaria, che non basta ad escludere il carattere econorruco dell’attività il rispetto delle condizioni quali il soddisfacimento degli standard d’insegnamento, l’accoglienza degli alunni portatori di handicap, l’applicazione della contrattazione collettiva e la garanzia della non discriminazione nell’accettazione degli alunni e l’obbligo di reinvestimento degli eventuali avanzi di gestione nell’attività didattica, essendo necessario, al fine dell’esclusione del carattere economico dell’attività, che quest’ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio (cfr., in particolare, par. 172).
In allegato il testo completo della Sentenza.