governance, fisco, piattaforma, raee, commissioneI soggetti passivi stabiliti in Italia, che nel 2014 hanno acquistato beni e servizi in uno Stato Ue, hanno tempo fino al 30 settembre per inoltrare la domanda di rimborso della relativa Iva pagata.

 

La scadenza riguarda anche i contribuenti stabiliti in un Paese comunitario o extra-Ue ma, in questi casi, le modalità di richiesta sono diverse. Per le imprese stabilite in Italia, infatti, la richiesta è presentata all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposito portale elettronico; per quelle stabilite in altro Stato membro della Comunità europea l’istanza è veicolata all’amministrazione finanziaria italiana tramite il Paese estero.

 

Per presentare la domanda, il richiedente non deve avere la sede della propria attività o una stabile organizzazione nel Paese di assolvimento dell’imposta.

 

Controllo e gestione delle istanze

 

L’Agenzia Entrate, tramite il Centro operativo di Pescara, effettua il controllo e la gestione delle istanze, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso. Se successivamente al pagamento del rimborso il Centro competente viene a conoscenza di fatti o elementi che fanno venir meno il diritto al rimborso, emette un motivato provvedimento di recupero delle somme indebitamente riscosse e provvede ad applicare le relative sanzioni.

 

Residenti in Italia

 

Imprese e professionisti residenti in Italia presentano la domanda di restituzione dell’Iva assolta in altro Stato membro tramite i servizi Entratel o Fisconline. In caso di errore, è possibile presentare una seconda istanza, purché sia rispettata la scadenza. Il Centro operativo di Pescara, entro quindici giorni, provvede a inoltrare la domanda allo Stato competente. Da questo momento, l’amministrazione estera ha quattro mesi di tempo per comunicare direttamente al contribuente l’esito della richiesta (prorogabili a otto, se è utile acquisire ulteriore documentazione), mentre le somme spettanti sono erogate nei dieci giorni successivi.

 

Residenti in altri Paesi Ue

 

Se le imprese o i professionisti non risiedono in Italia ma in un Paese della comunità europea, la richiesta di rimborso dell’Iva assolta in Italia dovrà essere inviata all’amministrazione finanziaria del proprio Stato, che successivamente provvederà a inoltrarla per via telematica a quella italiana. Anche queste domande saranno gestite dal Centro operativo di Pescara. Le somme rimborsabili riferite a periodi infrannuali non possono essere inferiori a 400 euro. Se l’importo è inferiore, il rimborso spetta annualmente, sempre che di importo non inferiore a 50 euro.

 

Residenti in Paesi extra-Ue

 

Stessa scadenza, ma diversa procedura, per i soggetti passivi stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Svizzera e Norvegia): entro il 30 settembre, dovranno fare domanda di rimborso dell’imposta assolta nello Stato italiano per i beni e servizi acquistati, presentando il modello “Iva 79”, redatto in lingua italiana o inglese, al Centro operativo di Pescara (via Rio Sparto n. 21, 65129 Pescara), tramite raccomandata a/r, corriere espresso oppure con consegna a mano.