interpello istanzeStabilite le modalità con le quali il contribuente può richiedere il rimborso delle somme, assoggettate a tassazione in anni precedenti, restituite al soggetto erogatore e non dedotte dal reddito complessivo. Il tutto ha origine con la Stabilità 2014 (articolo 1, comma 174, legge 147/2013) che, intervenendo sull’articolo 10 del Tuir, ha sancito la deducibilità dal reddito complessivo delle somme restituite al soggetto erogatore, se tassate in anni precedenti. L’importo che non è stato dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere scalato dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, fino a capienza dei relativi redditi. In alternativa, si può richiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto. Il decreto Mef 5 aprile 2016, pubblicato sulla GU di venerdì 15, ha definito le modalità di presentazione dell’istanza.

 

Il provvedimento stabilisce che, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, i sostituti d’imposta non dovranno far concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme loro restituite, nel caso in cui la deduzione non sia avvenuta nello stesso periodo d’imposta della restituzione, cosi come comunicato dal sostituito. In caso di sostituto d’imposta diverso da quello al quale sono state restituite le somme tassate in anni precedenti, alla comunicazione va allegata la certificazione unica in cui risultano i dati relativi alle somme restituite e a quelle eventualmente già dedotte.

 

In alternativa alla deducibilità dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, il contribuente – entro il biennio che decorre dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sono state restituite le somme – può chiedere irrevocabilmente il rimborso dell’importo determinato applicando all’intero ammontare delle somme non dedotte l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito. La richiesta va presentata in carta libera agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

 

Possono ricorrere all’istanza di rimborso anche i contribuenti che negli anni 2013 e 2014 hanno restituito al soggetto erogatore somme tassate in anni precedenti e non hanno fruito della deduzione dal reddito complessivo. In tal caso, il termine biennale decorre dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 16 aprile 2016.