Per evitare l’imposta regionale, occorre dimostrare che il reddito deriva dal lavoro professionale dei singoli componenti e non dall’attività nel suo complesso. L’esercizio in forma associata di una professione liberale costituisce circostanza di per sé idonea a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare rilevanza economica, nonché dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (Cfr. Cass. 1575/2014 e Cass. 4578/2015).
Sentenza n. 11327 del 31 maggio 2016 (udienza 17 marzo 2016)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Federico Guido
L’esercizio in forma associata di una professione liberale costituisce circostanza idonea a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione – Il reddito dello studio associato viene legittimamente assoggettato ad IRAP – E’ onere del contribuente dimostrare che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati