irap-sgombero-neve-trattoreIrap su sgombero neve con il trattore: l’attività è assoggettabile al tributo? Ecco la risposta all’istanza di interpello in materia di applicazione dell’Irap.


Quella che viene esercitata occasionalmente dall’imprenditore agricolo, per conto di un’amministrazione comunale, infatti, può essere qualificata come connessa all’agricoltura.

 

L’istante precisa di utilizzare uno spazzaneve ed un attrezzo per spargere sale/ghiaia sulla strada, che rappresentano degli adattatori al trattore, e che il relativo indennizzo percepito nel 2017 ammontava a 738,79 euro oltre IVA al 22 per cento.

 

Nella risposta n. 23/2018 all’istanza di interpello in materia di applicazione dell’Irap (e delle deduzioni previste dalla relativa disciplina), presentata da un imprenditore agricolo, che svolge anche attività di agriturismo, e che occasionalmente effettua prestazioni commerciali di sgombero neve per conto di un comune, l’Agenzia delle entrate ha precisato che:

 

  • l’attività di sgombero neve esercitata con l’utilizzo del trattore, mezzo normalmente impiegato nello svolgimento dell’attività agricola (attività principale), è qualificabile come attività connessa all’agricoltura (articolo 56-bis, Tuir), come tale soggetta a Irap con aliquota ordinaria

 

  • relativamente alla base imponibile (non superiore ai limiti quantitativi espressamente previsti) riferibile alle attività diverse da quella agricola (esentata dal tributo regionale) produttrici di reddito d’impresa, competeranno le deduzioni “maggiorate”, previste dalla lettera d-bis, comma 4-bisarticolo 11, Dlgs 446/1997.

 

Per ciò che concerne il quesito afferente la deduzione IRAP di cui al comma 4-bis dell’articolo 11, la richiamata disposizione prevede che  sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

 

a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

 

b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

 

c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

 

d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91.