La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 21161/2017, statuisce nella fattispecie in quali casi l’Irap è dovuta e non rimborsabile.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 21161/2017, statuisce che “non ha diritto al rimborso di imposta (IRAP) il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un’attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione nel suo complesso”.
Evoluzione processuale
La vicenda trae origine dalla cartella di pagamento notificata a un professionista, con la quale l’amministrazione finanziaria gli contestava il mancato assolvimento dell’Irap per l’anno d’imposta 2009. Il contribuente si rivolgeva alla Commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso. La richiesta di annullamento veniva successivamente respinta anche nel secondo grado di merito.
Il commercialista ricorre, quindi, alla suprema Corte contro la sentenza della Commissione tributaria regionale, deducendo:
- omesso esame dei motivi, riproposti in appello, relativi all’illegittimità del procedimento di emissione della cartella, alla stregua dell’articolo 36-bis Dpr 546/1992
- violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale
- omesso esame della domanda, per la prima volta proposta in appello, tendente a ottenere l’eliminazione delle sanzioni applicate per incertezza normativa
- riconoscimento della debenza dell’Irap sulle somme percepite dal commercialista per effetto dell’attività di sindaco dallo stesso espletata in ragione della riconosciuta esistenza di beni strumentali.
Pronuncia
La suprema Corte, nel dichiarare in parte inammissibili i motivi di ricorso e nel cassare la sentenza per altra parte, affronta il tema delle sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, riaffermando “la sussistenza del potere del giudice tributario di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni, anche in sede di legittimità, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo della stessa, solo in presenza di una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello o nel giudizio di legittimità”.
Di conforme opinione la sentenza n. 14402/2016 che, in contrapposizione a precedenti pronunce della Cassazione, si è opposta all’assunto che la disapplicazione delle sanzioni costituisca un potere-dovere delle Commissioni tributarie, esercitabile (in ogni stato e grado) non solo su istanza di parte ma anche d’ufficio. Secondo l’orientamento ormai consolidato della Corte di legittimità, pertanto, l’accertamento della sussistenza della oggettiva incertezza dell’interpretazione normativa, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, può essere operata dal giudice tributario solo in presenza di domanda del contribuente, la quale non può, pertanto, essere formulata per la prima volta in sede di appello o di legittimità (cfr Cassazione nn. 440 e 9335 del 2015, 24060/2014, 8823 e 4031 del 2012, 7502/2009, 25676/2008 e 22890/2006).
Nel caso concreto, la domanda di riduzione delle sanzioni per obiettiva incertezza formulata, per stessa ammissione della parte ricorrente, in grado di appello, era dunque tardiva e inammissibile, sicché, a giudizio della Cassazione, la parte ricorrente difetta di interesse sulla decisione della questione.
L’Irap per attività di sindaco
Ulteriore motivo di ricorso è rappresentato dalla sottoposizione all’Irap delle somme percepite per l’attività di sindaco, tenendo conto della riconosciuta esistenza di beni strumentali. A parere della suprema Corte, correttamente la Ctr ha identificato nelle conoscenze tecniche del commercialista il presupposto professionale utile anche per l’espletamento dell’attività di sindaco. Il ricorrente avrebbe dovuto assolvere all’onere di dimostrare di essersi avvalso di un’organizzazione autonoma per lo svolgimento dell’attività di sindaco.
Già con sentenza n. 3434 del 5 marzo 2012, la Cassazione, in tema di Irap, aveva affermato che “non ha diritto al rimborso di imposta il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un’attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e verificare l’esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame, per il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente”.