moliseLa verifica della sussistenza di un’autonoma organizzazione, presupposto impositivo ai fini Irap, non può essere effettuata mediante la mera valutazione della documentazione prodotta in sede di interpello, essendo necessario appurare, di volta in volta, le concrete modalità di esercizio dell’attività svolta, attraverso un esame fattuale (accertamento di fatto), non esperibile nell’ambito dell’istituto dell’interpello. È questa, in sintesi, la precisazione fornita dalla risoluzione 82/E del 28 settembre 2016.
L’interpello

 

L’istanza è stata formulata da un medico in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, il quale dichiara che il proprio studio “risponde alle caratteristiche indicate dall’articolo 22 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto con i medici di medicina generale” e che l’attività viene svolta senza elementi di organizzazione, in quanto non si avvale di personale dipendente (o assimilato) e – come risulta dal registro dei cespiti – impiega beni strumentali di modesto valore. Ritiene, pertanto, di non essere assoggettato a Irap.

 

La risposta: “non è questa la sede”

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la documentazione prodotta in sede di interpello non è idonea a dimostrare la sussistenza o meno di un’autonoma organizzazione, essendo necessario appurare, attraverso un accertamento di fatto, le concrete modalità di esercizio dell’attività svolta. Infatti, tramite interpello (articolo 11 della legge 212/2000, come innovato dall’articolo 1 del Dlgs 156/2015), il contribuente può richiedere il parere dell’amministrazione finanziaria su un caso concreto e personale con riferimento all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza non solo sulla loro corretta interpretazione ma anche sulla corretta qualificazione della fattispecie prospettata. A tal proposito, nella circolare 9/2016, è stato sottolineato che la nuova previsione di un interpello ordinario di tipo “qualificatorio” ha esteso l’utilizzo dell’istituto anche ai casi in cui oggetto di obiettiva incertezza non è la norma tributaria in sé, ma la qualificazione giuridico-tributaria della fattispecie prospettata dal contribuente, che ha dubbi sulla qualificazione del fatto. Però, come emerge dalla relazione illustrativa al Dlgs 156/2015, vanno escluse dall’area dell’interpello tutte le ipotesi caratterizzate “da una spiccata e ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dalla stessa Amministrazione finanziaria ma solo in sede di accertamento; si tratta, in altre parole, di tutte quelle fattispecie in cui, più che rilevare l’aspetto qualificatorio, rileva il mero appuramento del fatto (cosiddetto accertamenti di fatto)”.

 

Inoltre, in relazione all’attività di medico generico convenzionato con il Ssn, già la circolare 28/2010 ha precisato che “…lo studio e le attrezzature previste in convenzione possono essere considerate il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività da parte del medico, mentre l’esistenza dell’autonoma organizzazione è configurabile, ex adverso, in presenza di elementi che superano lo standard previsto dalla convenzione e che devono essere pertanto valutati volta per volta”.

 

In buona sostanza, la sussistenza (o meno) dell’autonoma organizzazione, con conseguente assoggettamento a Irap, non è verificabile in sede di interpello, ma solo in fase di accertamento.