Lavoro all’estero sotto i tre mesi: Irap per le Amministrazioni Pubbliche sui compensi a percettori, ecco le regole.
Può accadere per avvio attività a ottobre iniziato, soppressione dell’ufficio prima di fine marzo, lunga sospensione per calamità naturale, guerra o rottura delle relazioni diplomatiche.
Gli emolumenti corrisposti da uffici pubblici attivi fuori d’Italia per un periodo di almeno tre mesi non contribuiscono alla determinazione della base imponibile Irap del ministero da cui dipendono. Viceversa, vi concorrono qualora l’operatività all’estero sia di durata inferiore. Ciò, chiunque sia il percettore e a prescindere dalla sua nazionalità, residenza anagrafica e fiscale.
È la risposta n. 17/2018 fornita dall’Agenzia delle entrate a un ufficio estero di un ministero, che ha chiesto, nel caso in cui operi fuori del territorio nazionale per almeno tre mesi del periodo d’imposta, se le remunerazioni corrisposte ai lavoratori interinali, ai dipendenti a tempo determinato e ai lavoratori autonomi occasionali vadano escluse dalla base imponibile Irap del ministero, a prescindere da quali siano la nazionalità del percettore, la sua residenza anagrafica e la sua residenza fiscale, nonché a prescindere dal fatto che la prestazione resa abbia durata inferiore, uguale o superiore a tre mesi.
La normativa di riferimento è il decreto legislativo 446/1997, secondo cui la base imponibile Irap per le amministrazioni pubbliche è pari
“all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente… e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa … nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente” (articolo 10-bis); inoltre, “nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività produttive anche all’estero la quota di valore a queste attribuibili… è scomputata dalla base imponibile” (articolo 12, comma 1) e “se l’attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi (…) addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione” (articolo 4, comma 2).
In merito, è stato precisato che chi determina il valore della produzione netta con il sistema retributivo (come gli enti pubblici e quelli privati, che esercitano esclusivamente attività non commerciali, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato) non deve assoggettare all’imposta gli emolumenti dei percettori che svolgono l’attività in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale (circolare 263/1998 e risoluzione 57/2003).
Pertanto, gli emolumenti corrisposti a qualsiasi percettore, indipendentemente dalla sua nazionalità, dalla sua residenza anagrafica e da quella fiscale, contribuiscono a formare la base imponibile Irap del ministero, qualora l’ufficio ricada in una delle tre ipotesi eccezionali – rappresentate nell’interpello – di operatività all’estero di durata inferiore a tre mesi: avvio attività dopo l’inizio del trimestre ottobre-dicembre; soppressione dell’ufficio prima della fine del trimestre gennaio-marzo; sospensione dell’attività (ad esempio, a causa di calamità naturale, guerra, rottura delle relazioni diplomatiche con l’Italia) per uno o più periodi nello stesso anno per un totale superiore ai nove mesi.