È disponibile da oggi, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la bozza del modello, con le relative istruzioni, per la dichiarazione Irap da presentare il prossimo anno in riferimento al periodo d’imposta 2016. Sono diverse le novità normative che hanno trovato recepimento e attuazione pratica nel modello. Vediamo le più rilevanti.
Esenzioni e deduzioni
A seguito dell’esenzione introdotta per il settore agricolo e della pesca, sono stati eliminati i campi in cui andava specificato il valore della produzione soggetto all’aliquota riservata a quelle attività.
È stata rafforzata, come previsto dalla legge di stabilità 2016, la deduzione forfettaria per i soggetti di minori dimensioni: società in nome collettivo e in accomandita semplice (ed equiparate), persone fisiche esercenti attività commerciali, persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni. L’importo è aumentato, a seconda degli scaglioni di valore della produzione, di 5mila, 3.750, 2.500 e 1.250 euro.
La deduzione del costo residuo per il personale dipendente è stata estesa ai lavoratori stagionali impiegati per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. La deduzione spetta nella misura del 70% del costo residuo.
Per banche, enti finanziari e imprese assicurative sono diventate integralmente deducibili (ovvero imponibili, nel caso di riprese di valore) nel periodo d’imposta di iscrizione in bilancio, le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti (nel caso di banche) e le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti (nel caso di imprese di assicurazione) che – limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 – erano deducibili nella misura del 75 per cento. L’eccedenza relativa al 2015, insieme alle rettifiche e riprese di valore nette iscritte in bilancio dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte, sono deducibili a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016. Per consentirne l’indicazione, sono stati previsti due appositi campi nelle sezioni II (banche e altri soggetti finanziari) e III (imprese di assicurazioni) del quadro IC.
Dichiarazione integrativa a favore
Il Dl 193/2016 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2017) ha esteso il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparando a quello della integrativa in favore del fisco (ossia i termini per l’accertamento). È pertanto scomparsa dal frontespizio la casella specifica per l’integrativa a favore, non essendo più necessario distinguere il tipo di integrativa (a favore o a sfavore) che si sta presentando. Il nuovo termine si applica anche alle integrative di annualità pregresse per le quali non sono ancora spirati i termini di decadenza per l’accertamento, con la conseguente eliminazione della sezione XII “errori contabili” del quadro IS. È stata invece inserita la nuova sezione XVII, per indicare nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata l’integrativa a favore il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito che ne scaturisce (articolo 5, Dl 193/2016).
Riflessi dell’eliminazione dell’area straordinaria nel conto economico
Le modifiche contabili apportate dal Dlgs 139/2015 agli articoli 2424 e 2425 cc e, di conseguenza, agli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, hanno ripercussioni anche sull’Irap e sulla relativa dichiarazione. Di particolare rilevanza è l’eliminazione dell’area straordinaria dal conto economico. Tutti i costi e ricavi straordinari iscritti alle voci E20 ed E21, rispettivamente proventi e oneri straordinari, dovranno essere riclassificati nell’ambito degli altri elementi di costo e di ricavo. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni non strumentali, prima classificate tra i suddetti componenti straordinari, ma comunque rilevanti ai fini Irap, saranno contabilizzate nella voce A5 “altri ricavi e proventi” o B14 “oneri diversi di gestione” del conto economico. Poiché tali voci sono già ricomprese tra quelle rilevanti ai fini Irap, dal modello sono stati eliminati i righi relativi a plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni non strumentali.