L’agevolazione è applicabile, con effetto retroattivo, anche al costo della scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione che costituisce parte del sistema costruttivo del fabbricato? La risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Iperammortamento 2019 anche per scaffalature del magazzino?
A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.408 del 10 ottobre 2019.
Nell’interpello, listante sostiene di aver incluso fra gli investimenti agevolabili le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti. Escludendo, invece, le voci di costo oggetto di stima catastale, in linea con le precisazioni dell risoluzione n. 62/2018, secondo cui sono:
“agevolabili con il super/iperammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale”.
E a questo punto l’Agenzia delle Entrate ha dovuto meglio precisare le specifiche della normativa.
Iperammortamento 2019 anche per scaffalature del magazzino?
L’Agenzia, precisando che il dubbio interpretativo della società concerne le modalità di fruizione dell’iperammortamento relativamente ai costi riguardanti la scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione, ricorda che i documenti di prassi (circolare n. 4/2017 e risoluzione n. 62/2018) hanno chiarito che sono agevolabili con il super/iperammortamento le sole “componenti impiantistiche” dei magazzini autoportanti.
Mentre le strutture costituenti le scaffalature dei magazzini autoportanti, rappresentando elementi propri del fabbricato – unitamente alle relative opere di fondazione, agli eventuali divisori verticali e orizzontali, alle pareti di tamponamento e alle coperture – sono annoverabili, a tutti gli effetti, tra le “costruzioni” e, come tali, sono escluse dall’agevolazione.
Tuttavia, esiste una possibile disparità di trattamento degli investimenti. Poiché, nel caso di magazzini automatizzati “autoportanti” le scaffalature asservite agli impianti automatici di movimentazione, costituendo elementi essenziali del sistema costruttivo dell’intero fabbricato, rilevano ai fini delle determinazione della rendita catastale.
Il legislatore, con la norma di interpretazione autentica introdotta dal comma 4 dell’articolo 3-quater del Dl n. 135/2018, ha eliminato ogni eventuale discriminazione sul punto. Assicurando identità di trattamento ad entrambe le tipologie di investimento (magazzini non costituenti fabbricati e magazzini oggetto di accatastamento).
Di conseguenza, ritornando al caso in esame, l’impresa potrà applicare tale norma con effetto retroattivo agli investimenti realizzati interconnessi e già periziati nel 2018 che potranno, così, beneficiare interamente dell’iperammortamento.