Il Comune non può imporre al proprio revisore di redigere e trasmettere per via telematica l’invio dichiarazioni fiscali: lo conferma il Tar Marche con la sentenza n. 186/2018.
Un Comune ha nominato il ricorrente revisore dei conti dell’ente, stabilendo durata dell’incarico, compenso e competenze a quest’ultimo spettanti. In particolare, la delibera ha stabilito, al punto 3, lettera b), che “farà carico al Revisore la redazione e la trasmissione per via telematica dei modelli Iva e Irap come in precedenza”.
Secondo una disposizione del TUEL, tuttavia, il revisore dei conti svolge funzioni di:
“vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità…anche con tecniche motivate di campionamento”.
E’ la stessa legge ad escludere, quindi, che il revisore possa effettuare direttamente gli adempimenti fiscali, dal momento che egli è chiamato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sulla correttezza di tali adempimenti, necessariamente demandati ad altri uffici dell’ente locale (ad esempio, l’Ufficio Ragioneria), pena l’inammissibile commistione tra attività di controllo e attività controllata.
Non a caso la norma prevede la possibilità che l’organo di revisione svolga attività di indirizzo in collaborazione con l’organo consiliare dell’ente, ma non anche con gli organi esecutivi e gestionali di esso, ai quali ultimi è invece destinata l’attività di vigilanza e controllo. Quindi non spetta al revisore l’obbligo dell’invio delle dichiarazioni fiscali.
Nel caso specifico, inoltre, lo statuto del comune , nel prevedere i compiti del revisore dei conti, ricalcava quanto stabilito dal Tuel, dimostrando di condividere l’impostazione data dalla norma statale, chiedendo al revisore di vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa.
In allegato il testo della Sentenza.