Sono stati pubblicati gli elenchi aggiornati degli enti tenuti alla trasmisisone dei propri bilanci e degli altri dati contabili alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), ai sensi del decreto MEF 12 maggio 2016.
Gli enti tenuti alla trasmissione dei propri bilanci e degli altri dati contabili ai sensi del decreto MEF 12 maggio 2016 non presenti negli elenchi pubblicati dalla Ragioneria, comunicano con la massima urgenza possibile, all’indirizzo di posta elettronica igepa.relcassa@tesoro.it, il proprio codice fiscale e il provvedimento istitutivo dell’ente o dell’organismo.
Gli eventuali aggiornamenti anagrafici o le segnalazioni di eventuali errori riportati negli elenchi devono essere tempestivamente comunicati dagli Enti all’indirizzo di posta elettronica igepa.relcassa@tesoro.it.
Le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria, e il consiglio delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all’art. 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gestita dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5:
a) i bilanci di previsione, compresi gli allegati previsti dall’art. 11, comma 3, lettere da a) a h), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 9 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;
b) i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall’art. 11, comma 4, lettere da a) a p), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 10 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;
c) le variazioni al proprio bilancio di previsione, secondo lo schema di cui agli allegati n. 8/1 e 8/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche;
d) i propri bilanci consolidati, compresi gli allegati previsti dall’art. 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all’allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;
e) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all’art. 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.
Gli enti strumentali delle regioni e degli enti locali che adottano la contabilità economico patrimoniale, ed i loro organismi strumentali, trasmettono alla BDAP, secondo le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5:
a) il budget economico, compreso il prospetto relativo alla ripartizione delle previsioni dei pagamenti per missioni e programmi, di cui all’allegato n. 15 al decreto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche;
b) il bilancio di esercizio, compreso il prospetto relativo alla ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi, di cui all’allegato n. 15 del decreto 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.
Gli organismi strumentali, come definiti dall’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono le articolazioni organizzative, anche a livello territoriale delle regioni, delle province autonome, degli enti locali, e dei loro enti strumentali, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, quali le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all’art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Gli enti strumentali degli enti territoriali sono definiti dall’art. 11-ter, del decreto 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.
I commi 1 e 2 non riguardano gli enti strumentali delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati dall’art. 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, e i corrispondenti enti delle autonomie speciali.
L’invio dei dati alla BDAP assolve all’obbligo previsto dall’art. 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di trasmissione telematica alla Corte dei conti.
Al seguente link tutti gli elenchi:
http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/OpenBDAP-Informazioni-Anagrafiche-Degli-Enti.aspx