evasione fiscali investimenti esteroContrasto all’evasione fiscale relativa ad attività finanziare e investimenti detenuti all’estero: criteri e modalità per i controlli.


 

In materia di contrasto all’evasione relativa ad attività finanziare e investimenti detenuti all’estero da cittadini italiani, il decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2017 (Dl 193/2016) ha previsto che i Comuni sono tenuti a inviare all’Agenzia delle Entrate i dati di coloro che chiedono l’iscrizione all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) entro i sei mesi successivi alla richiesta. Scopo della comunicazione è consentire la formazione delle liste selettive per i necessari controlli (articolo 83, comma 17-bis, Dl 112/2008, come modificato dall’articolo 7, comma 3, Dl 193/2016).

 

A regime, l’acquisizione di tali dati avverrà attraverso l’Anpr, ovverosia l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, che sostituirà le attuali Anagrafi tenute dai Comuni. A oggi, però, il sistema basato sull’Anpr non è ancora operativo. Pertanto, si è reso necessario individuare una modalità transitoria di comunicazione dei dati per garantire l’operatività delle disposizioni antievasione introdotte dal Dl 193/2016.

 

Modalità di trasmissione dei dati: regime transitorio

 

Con il provvedimento del 3 marzo 2017, quindi, si prevede che, in via transitoria e fino alla completa e definitiva attuazione dell’Anpr, i dati di coloro che richiedono l’iscrizione all’Aire siano trasmessi con le modalità stabilite dagli accordi convenzionali di cooperazione informatica tra Agenzia delle Entrate e ministero dell’Interno. Inoltre, si stabilisce che, in fase di prima attuazione delle nuove disposizioni antievasione, saranno oggetto di trasmissione anche i dati relativi alle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione all’Aire a decorrere dal 1° gennaio 2010 (qualora non siano già stati comunicati all’Agenzia).

 

Liste selettive: i criteri per la formazione

 

Quanto alle liste selettive, sulla base delle quali individuare i soggetti da sottoporre all’attività di controllo, il provvedimento in esame definisce i criteri utilizzabili per la loro formazione, essenzialmente fondati su elementi segnaletici della effettiva permanenza in Italia di coloro che richiedono l’iscrizione all’Aire. I criteri/elementi individuati sono i seguenti:

 

 

  • residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata
  • movimenti di capitale da e verso l’estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell’ambito del monitoraggio fiscale
  • informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle amministrazioni fiscali estere nell’ambito di direttive europee e di accordi di scambio automatico di informazioni
  • residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente
  • atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente
  • utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive
  • disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto
  • titolarità di una partita Iva attiva
  • rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria
  • titolarità di cariche sociali
  • versamento di contributi per collaboratori domestici
  • informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Cu e con il modello 770
  • informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini Iva.

 

 

Tali elementi potranno essere utilizzati e valutati singolarmente ovvero in combinazione tra loro e saranno inclusi nelle liste i soggetti rispetto ai quali risulteranno presenti uno o più degli elementi suindicati. Il provvedimento espressamente prevede che, in fase di prima attuazione delle nuove disposizioni, i suddetti criteri verranno utilizzati anche per la formazione delle liste selettive relative alle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione all’Aire a decorrere dal 1° gennaio 2010 e che non hanno presentato istanza di collaborazione volontaria (voluntary disclosure), i cui termini, come noto, sono stati riaperti dal Dl 193/2016.

 

La collaborazione europea e internazionale: lo scambio di informazioni

 

Inoltre, il provvedimento sottolinea che altro elemento fondamentale per il contrasto alla mancata dichiarazione delle attività finanziarie e degli investimenti patrimoniali detenuti all’estero è rappresentato dai dati forniti dalle autorità fiscali straniere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, sulla base delle direttive europee e degli accordi internazionali (ad esempio, informazioni relative alle proprietà immobiliari e ai conti detenuti all’estero da soggetti residenti). Sotto tale profilo, vengono in rilievo soprattutto la direttiva del Consiglio 2011/16/Ue (come modificata dalla direttiva 2014/107/Ue) e, a livello extra-Ue, gli accordi relativi allo scambio automatico di informazioni finanziarie attuato secondo il Common reporting standard nonché l’accordo Facta sottoscritto con gli Usa.