L’ambito oggettivo del monitoraggio fiscale consiste nella detenzione, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, di investimenti all’estero e di attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. Gli investimenti da indicare nel quadro RW constano in tutti i beni di natura non finanziaria (ad esempio, immobili o diritti reali immobiliari, opere d’arte e oggetti preziosi, beni mobili detenuti o iscritti in pubblici registri esteri ) situati all’estero e suscettibili di produrre redditi di fonte estera in Italia. Come precisato nelle circolari 43/2009 e 45/2010 dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal periodo d’imposta 2009, l’obbligo di monitoraggio fiscale sussiste per tutti gli investimenti all’estero detenuti da soggetti fiscalmente residenti in Italia, senza limiti di consistenza e indipendentemente dall’effettiva percezione dei redditi. Inoltre, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 9 della legge 97/2013, a decorrere dal periodo d’imposta 2013 devono essere dichiarati ai fini del monitoraggio fiscale anche gli investimenti detenuti per il tramite di società localizzate in Paesi non collaborativi o per il tramite di trust o fondazioni, istituite in Italia o all’estero, di cui il contribuente italiano risulti essere titolare effettivo.
In caso di detenzione di un immobile all’estero, le modalità di determinazione del valore rilevante ai fini del monitoraggio fiscale sono contenute nella circolare 28/2012 dell’Agenzia delle Entrate. A tal riguardo, nell’ipotesi di immobile situato in uno Stato appartenente all’Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo, il valore è costituito:
- dal valore catastale ovvero,
- in caso di assenza, dal valore determinato dall’applicazione al reddito medio ordinario dei moltiplicatori previsti dalla legislazione del Paese dove è situato l’immobile ovvero,
- in caso di assenza di moltiplicatori locali, dal valore determinato applicando al predetto reddito medio ordinario i coefficienti stabiliti ai fini dell’Imu ovvero,
- in caso di assenza di valori catastali, dal costo risultante dall’atto di acquisto ovvero,
- in assenza del costo di acquisto, dal valore di mercato rilevabile nella zona del Paese dove è situato l’immobile.
Nel caso di immobile localizzato in un Paese extra-Ue, il valore da indicare nel quadro RW è costituito dal costo di acquisto o dal valore di mercato. Qualora, invece, oggetto del monitoraggio fiscale fosse un investimento diverso dagli immobili, il valore fiscalmente rilevante è costituito dal costo di acquisto o dal valore di mercato. Proseguendo la trattazione dell’ambito oggettivo della norma, le attività estere di natura finanziaria sono costituite dalle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera (ad esempio, partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, finanziamenti, polizze di assicurazione sulla vita stipulate con compagnie di assicurazione estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero, attività finanziarie italiane detenute all’estero, attività di natura finanziaria italiane detenute in Italia per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri interposti).
Inoltre, così come per gli investimenti, a partire dal periodo d’imposta 2013, devono essere monitorate anche le attività finanziarie intestate a società localizzate in Paesi non collaborativi, detenute dal soggetto residente in qualità di titolare effettivo. Le attività finanziarie devono essere indicate ai fini del monitoraggio in ogni caso, salvo il caso di depositi e conti correnti, relativamente ai quali (a decorrere dal 2013) l’obbligo sorge solo nel caso in cui il valore massimo complessivo nel singolo periodo d’imposto ecceda 15mila euro.
In via generale, il valore delle attività finanziarie estere da indicare nel quadro RW è pari al valore di mercato rilevato al termine del singolo periodo d’imposta ovvero, nel caso di attività finanziarie non quotate in mercati regolamentati (o di attività che, seppur quotate, sono state escluse dalla negoziazione), il valore nominale o il valore di rimborso o, in mancanza, il costo di acquisto. Nell’ambito delle modifiche introdotte dall’articolo 9 della legge europea 2013, a partire dal periodo d’imposta 2013, è stato soppresso l’obbligo di indicare i trasferimenti da e verso l’estero effettuati senza l’intervento di intermediari ed è stata eliminata la sezione I dal quadro RW. Al contempo, è stato soppresso l’obbligo di indicare i trasferimenti da, verso e sull’estero che hanno interessato gli investimenti e le attività estere detenute all’estero, con la conseguente soppressione della sezione III del quadro RW.
I casi di esonero
Il legislatore fiscale ha previsto una serie di esoneri soggettivi e oggettivi dagli obblighi di monitoraggio fiscale. Con riferimento ai primi, l’articolo 38, comma 13, del Dl 78/2010, prevede che sono esonerati dalla disciplina in esame i soggetti la cui residenza fiscale in Italia è determinata da disposizioni di legge o in base ad accordi internazionali e che prestano in via continuativa lavoro all’estero, per tutti gli investimenti e le attività ovunque detenuti. È il caso, ad esempio, dei soggetti residenti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica e amministrativa o che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali a cui l’Italia aderisce. L’esonero dagli obblighi si estende anche al coniuge (a meno che questi presti una propria autonoma attività professionale), ai figli e ai minori a carico. In altre parole, tali soggetti, sebbene residenti in Italia, non hanno obbligo di presentare il quadro RW per tutti gli asset detenuti all’estero, ovunque detenuti, sempreché l’attività sia svolta fuori dal territorio nazionale in via continuativa e per la maggior parte del periodo d’imposta.
Un’altra fattispecie di esonero contenuta nell’articolo 38 del Dl 78/2010 è quella che riguarda i soggetti fiscalmente residenti in Italia che prestano in via continuativa la propria attività in zone estere di frontiera e che detengono beni oggetto di monitoraggio fiscale nel paese in cui prestano detta attività. L’esonero cessa quando il lavoratore termina la propria attività fuori dall’Italia e continui a mantenere gli asset all’estero. Infine, i residenti a Campione d’Italia sono esonerati dall’obbligo di monitoraggio fiscale per tutti i beni detenuti in Svizzera, paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
Oltre alle casistiche esaminate finora, la norma prevede casi di esonero di natura oggettiva, legate cioè alle modalità di detenzione dei beni all’estero. In tal senso, non sono obbligati al monitoraggio fiscale i contribuenti che hanno affidato in gestione o amministrazione a intermediari residenti gli investimenti e le attività all’estero, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti dai beni siano stati assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Come meglio precisato dalla circolare 19/2014 dell’Agenzia delle Entrate, l’esonero spetta a condizione che “i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo d’imposta o d’acconto sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600 del 1973 o in altre disposizioni“.
L’esonero spetta anche nell’ipotesi in cui i beni siano affidati a una fiduciaria residente, a condizione che nel contratto sia prevista l’applicazione delle imposte da parte della stessa fiduciaria.
Un caso particolare: gli investimenti e le attività finanziarie detenute in Italia e affidate a fiduciarie non residenti o altri soggetti esteri interposti
Nell’ipotesi in cui un soggetto residente tra quelli indicati al comma 1 dell’articolo 4 del Dl 167/1990 affidi i propri beni, immobiliari o finanziari, in Italia o all’estero, a una fiduciaria non residente o li intesti a un soggetto estero che presenta le caratteristiche per poter essere considerato fiscalmente interposto, questi sarà assoggettato agli obblighi di monitoraggio fiscale, assumendo rilevanza la reale sostanziale rispetto al rapporto formale. Sulla questione è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con due diversi documenti di prassi. La risoluzione 134/2002 ha esaminato il caso di un immobile “esterovestito”, ossia localizzato in Italia ma affidato dal reale proprietario (persona fisica residente) a una società estera fittiziamente interposta. In questo caso, il contribuente residente ha l’obbligo di monitoraggio fiscale dell’immobile, che dovrà essere indicato nel quadro RW utilizzando il codice dello Stato estero in cui è localizzata l’entità estera interposta. Nel caso, invece, di partecipazioni in una società residente intestate fittiziamente a una società estera interposta, la circolare 9/2002 ha ribadito l’obbligo di monitoraggio fiscale in capo al reale intestatario dell’attività finanziaria, che avrà l’obbligo di presentare il quadro RW con indicazione del valore della quota di partecipazione e dello Stato estero di localizzazione della società interposta.