sudInvestimenti al Sud: il decreto-legge 243/2016 apporta alcuni significativi ritocchi alla disciplina del bonus introdotto lo scorso anno e finalizzato allo sviluppo delle imprese del Meridione.

 


 

Con la conversione del decreto-legge 243/2016 (Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno – “decreto Sud”) viene modificata la disciplina del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno (articolo 7-quater).

 

Il credito è stato introdotto dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 98-108, legge 208/2015), dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. Il Dl in esame modifica i commi 98, 101, 102 e 105 dell’articolo 1 della citata legge.

 

Queste le novità:

 

 

  • Estensione ambito soggettivo (modifica comma 98) Inclusione della Sardegna nel novero delle regioni ammesse alla deroga prevista alla disciplina degli aiuti di stato in quanto regione “ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione” (articolo 107, paragrafo 3, lettera a, Tfue). In base alla disciplina previgente, la Sardegna era invece inclusa nel novero delle aree destinatarie degli aiuti finalizzati “ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse” (articolo 107, paragrafo 3, lettera c, Tfue). La modifica, peraltro, si pone in linea di continuità con la decisione assunta dalla Commissione europea, su richiesta del Governo italiano, di includere la Sardegna, ai fini delle deroghe alla disciplina degli aiuti di Stato, nelle aree qualificate “zona a”, con un massimale standard di intensità di aiuto del 25% per le grandi imprese, a decorrere dal 1º gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2020 (decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016).

 

  • Aumento della misura del credito d’imposta (modifica comma 98) Si prevede che il credito è attribuito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e 10% per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise. Si ricorda che, in base alla citata Carta, le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni. La versione previgente del comma 98, invece, stabiliva una misura massima del 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese.

 

  • Determinazione del credito d’imposta (modifica comma 101) Per effetto delle modifiche in esame, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati, nel limite massimo, per ciascun progetto d’investimento di: 3 milioni di euro per le piccole imprese (il limite precedente era 1,5 milioni); 10 milioni di euro per le medie imprese (limite precedente 5 milioni) e 15 milioni di euro per le grandi imprese (limite immutato). Inoltre viene soppressa la disposizione in base alla quale la quota del costo complessivo dei beni agevolati che rileva è quella che eccede gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento delle stessa struttura produttiva. Pertanto, d’ora in poi il bonus va calcolato non più al netto, ma al lordo degli ammortamenti.

 

  • Cumulabilità (modifica comma 102) Viene soppresso il divieto di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. La cumulabilità, tuttavia, è ammessa “a condizione che (…) non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento”.

 

  • Rideterminazione (modifica comma 105) Viene soppressa la disposizione secondo la quale, se nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle ipotesi di rideterminazione del credito vengono acquistati beni appartenenti alla stessa categoria di quelli agevolati, il credito va rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni (la modifica è coerente con l’eliminazione della disposizione che prevedeva il calcolo del credito d’imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili).

Entrata in vigore

 

Le modifiche sopra descritte si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl.

 

Si ricorda, infine, che:

 

 

  • con il provvedimento n. 45080 del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016, è stato approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta
  • con la risoluzione 51/E del 4 luglio 2016 è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta
  • con la circolare 34/E del 3 agosto 2016 sono stati forniti chiarimenti sulla disciplina.