La detrazione relativa alle spese per intermediazione immobiliare spetta anche in caso di acquisto dell’usufrutto?
Lyvia Cinetti
Spese per Intermediazione Immobiliare: detrazione in caso di acquisto usufrutto?
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei compensi comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro (articolo 15, comma 1, lett. b-bis, Tuir).
L’agevolazione spetta anche per l’acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà (come, appunto, l’usufrutto), a condizione, però, che l’immobile sia adibito ad abitazione principale (circolare n. 34/E del 4 aprile 2008, paragrafo 13).
L’usufrutto è un diritto reale minore regolato dagli articoli 978 e seguenti del codice civile, consistente nel diritto di un soggetto (usufruttuario) di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto (nudo proprietario) e di raccoglierne i frutti, ma con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. Si tratta di un diritto reale di godimento su cosa altrui dal contenuto molto vasto: le facoltà dell’usufruttuario hanno infatti un’estensione che si approssima, pur senza raggiungerla, alla facoltà di godere delle cose spettanti al proprietario, al quale residua la nuda proprietà.
La separazione di usufrutto e nuda proprietà è uno schema talora utilizzato nella vendita di immobili. Il valore di mercato dell’immobile viene scontato di un ammontare che decresce con l’età dell’usufruttuario, poiché si prevede rispetto alla vita media un minore numero di anni in cui diventerà pieno l’esercizio dei diritti di proprietà e l’immobile sarà abitabile per l’acquirente. In alcuni casi, è lo stesso proprietario che vende la nuda proprietà dell’immobile per disporre di un reddito integrativo (per la vecchiaia in particolare), e si tiene l’usufrutto.