Un’analisi delle criticità presenti nella disciplina nazionale in tema di deducibilità degli interessi passivi, alla luce delle linee guida Ocse e delle direttive comunitarie, puntando l’attenzione, in particolare, sulle regole per i soggetti appartenenti a gruppi societari e sul riporto in avanti e all’indietro degli oneri finanziari eccedenti e del plafond di deducibilità non utilizzato.
Regole per i soggetti appartenenti a gruppi societari
Con riferimento ai soggetti appartenenti a un gruppo, la direttiva consente agli Stati di introdurre, in via opzionale, particolari modalità di calcolo delle grandezze di riferimento e permette, al ricorrere di determinate circostanze, la disapplicazione totale o parziale della disciplina.
Procedendo con ordine, l’articolo 4, paragrafo 1, consente agli Stati di trattare come “un contribuente” anche:
a) un’entità cui è consentito o imposto di applicare le norme a nome di un gruppo, come stabilito ai sensi del diritto fiscale nazionale
b) un’entità di un gruppo, ai sensi del diritto fiscale nazionale, che non consolida a fini fiscali i risultati dei suoi membri nel bilancio.
In tali circostanze, gli oneri finanziari eccedenti e l’Ebitda possono essere calcolati a livello di gruppo e devono includere i risultati di tutti i suoi membri.
Il paragrafo 5, invece, permette ai soggetti appartenenti a “un gruppo consolidato ai fini della contabilità finanziaria” di disapplicare i limiti di deducibilità degli oneri finanziari eccedenti ovvero di dedurre un importo superiore a quello calcolato applicando la percentuale del 30% al Rol.
Il gruppo consolidato, ai fini della contabilità finanziaria, consta di tutte le entità pienamente incluse nel bilancio consolidato redatto in conformità ai principi internazionali d’informativa finanziaria (Ifrs) o al sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro; il contribuente può ottenere il diritto di utilizzare il bilancio consolidato preparato in conformità di altri principi contabili.
Per ottenere la disapplicazione della disciplina, il soggetto deve dimostrare che il rapporto tra il capitale proprio e i suoi attivi totali è pari o superiore al rapporto equivalente del gruppo. In particolare, le condizioni da soddisfare sono le seguenti:
- il rapporto tra il capitale proprio del contribuente e i suoi attivi totali è considerato pari al rapporto equivalente del gruppo se il rapporto tra il capitale proprio del contribuente e i suoi attivi totali è inferiore al massimo di due punti percentuali
- tutti gli attivi e i passivi sono valutati secondo lo stesso metodo utilizzato per il bilancio consolidato.
Ove non sia possibile ottenere l’integrale disapplicazione della disciplina, i componenti di un gruppo consolidato ai fini della contabilità finanziaria, in luogo della percentuale fissa del 30%, possono applicare al proprio Rol una percentuale così determinata:
- calcolo dell’Ebitda consolidato
- calcolo degli interessi passivi che il gruppo, su base consolidata, corrisponde a soggetti terzi
- calcolo del rapporto percentuale tra interessi passivi ed Ebitda di gruppo.
Ove il rapporto tra oneri finanziari del gruppo ed Ebitda del gruppo sia superiore al 30%, il contribuente acquisisce il diritto di utilizzare detta più favorevole percentuale.
Possibile incompatibilità della disciplina nazionale
La disciplina nazionale, in riferimento ai gruppi, si limita a prevedere che i soggetti in regime di consolidato possano reciprocamente compensare le eccedenze di Rol e le eccedenze di oneri finanziari eccedenti. Tali modalità di compensazione non paiono in linea con quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva. A livello unionale, infatti, gli Stati membri sono autorizzati a consentire ai contribuenti di calcolare gli oneri finanziari eccedenti e l’Ebitda a livello di gruppo e includendo i risultati di tutti i suoi membri: in sostanza, l’Ebitda e gli oneri finanziari eccedenti devono essere calcolati elidendo le partite reciproche e compensando risultati positivi e negativi. La differenza principale tra norma comunitaria e nazionale risiede nel trattamento riservato ai membri del gruppo che presentano un risultato operativo lordo negativo.
Per chiarire il concetto si può utilizzare un semplice esempio.
Il gruppo Z è composto dalla società A e dalla società B.
Nell’anno X le società hanno conseguito i seguenti risultati:
- A presenta un Rol pari a 500, oneri finanziari eccedenti per 100 e una capienza inutilizzata pari a 50 (30% x 500 – 100)
- B presenta un Rol pari a -100 e oneri finanziari eccedenti per 50.
In base alla normativa nazionale, gli interessi di B potrebbero essere compensati utilizzando la capienza della società A. Il gruppo può quindi dedurre un’eccedenza di oneri finanziari pari a 150. In base alla normativa comunitaria, invece, il gruppo potrebbe dedurre oneri finanziari eccedenti per 120. Invero, consolidando i risultati delle due società, supponendo per semplicità che non ci siano partite reciproche da elidere, otterremmo si seguenti risultati:
- Rol di gruppo pari a 400 (500 – 100)
- Oneri eccedenti di gruppo pari a 150
- Capienza di gruppo pari a 120 (30% x 400).
Per quanto detto, è evidente che la normativa domestica appare più favorevole di quella comunitaria e, per l’effetto, con essa potenzialmente incompatibile.
Riporto in avanti e all’indietro degli oneri finanziari eccedenti e del plafond di deducibilità non utilizzato
L’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva autorizza gli Stati membri a introdurre norme:
- per riportare in avanti, senza limiti di tempo, gli oneri finanziari eccedenti che non possono essere dedotti nel periodo d’imposta corrente
- per riportare in avanti, senza limiti di tempo, e all’indietro, per un massimo di tre anni, gli oneri finanziari eccedenti che non possono essere dedotti nel periodo d’imposta corrente
oppure
- per riportare in avanti, senza limiti di tempo, gli oneri finanziari eccedenti, e per un massimo di cinque anni la quota di deducibilità degli interessi non utilizzata, che non possono essere dedotti nel periodo d’imposta corrente.
Possibile incompatibilità della disciplina nazionale
La normativa nazionale consente esclusivamente il riporto in avanti, senza limiti di tempo, degli oneri finanziari eccedenti della quota di deducibilità degli interessi non utilizzata. La normativa comunitaria, in linea con la posizione dell’Ocse, permette il riporto in avanti della quota di deducibilità degli interessi non utilizzata per un massimo di cinque anni. Nella parte in cui la normativa nazionale non pone limiti temporali al riporto, essa non pare compatibile con le disposizioni della direttiva.
Regole per i soggetti non appartenenti a gruppi societari e franchigia di deducibilità
L’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, onde evitare che regole rivolte principalmente ai grandi gruppi societari possano ledere la posizione fiscale di imprese indipendenti o di piccoli contribuenti, prevede che:
- ai contribuenti può essere concesso il diritto di dedurre liberamente gli oneri finanziari eccedenti fino a una soglia massima di 3 milioni di euro. Tale soglia, per evitare effetti moltiplicativi, è unica per tutte le imprese appartenenti a uno stesso gruppo
- alle imprese indipendenti può essere concesso il diritto di dedurre liberamenti gli oneri finanziari eccedenti (per impresa indipendente si intende un entità non appartenete a un gruppo, priva di imprese associate e stabili organizzazioni).
Le regole suesposte possono essere un utile strumento per mitigare l’irrigidimento del regime di deducibilità degli oneri finanziari che sarà prodotto dal recepimento della direttiva.
Le nuove regole di redazione del conto economico introdotta dalla direttiva 2013/34/Ue
La direttiva 34/2013/Ue, con l’obiettivo di arrivare a una vera e propria armonizzazione dei bilanci d’esercizio in Europa, ha abrogato le precedenti direttive 78/660/Cee e 83/349/Cee (IV e VII direttiva) nella parte relativa alla disciplina del bilancio d’esercizio e di quello consolidato. Il provvedimento euro-unitario è stato recepito dal Dlgs 139/2015 che, all’articolo 6, comma 6, lettera g), ha disposto, a partire dal 1° gennaio 2016, la soppressione dallo schema di conto economico dell’aggregato E (proventi e oneri straordinari). Pertanto, nei bilanci redatti con riferimento all’esercizio 2016, i componenti positivi e negativi di natura straordinaria, in base al contenuto della nuova versione dell’Oic n. 12 pubblicato in bozza il 4 luglio 2016, confluiranno nelle voci A5) (altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio) e B14) (oneri diversi di gestione).
Tenuto conto che, come detto, il reddito operativo lordo, rilevante ai fini della deduzione degli oneri finanziari eccedenti, viene calcolato con riferimento ai valori di bilancio, le modifiche apportate dal Dlgs 139/2015 rischiano di stravolgere l’intero impianto dell’articolo 96 del Tuir: il Rol potrebbe risultare drasticamente aumentato, o ridotto, dalla presenza di componenti di reddito precedente classificate nell’aggregato E. Indipendentemente dal segno che può assumere la variazione, essendo il trattamento fiscale degli oneri finanziari una delle variabili prese in considerazione al momento della determinazione del tasso di interesse, le novità in materia di bilancio rischiano di avere un forte impatto sulle politiche di finanziamento delle imprese singole e associate.
Conclusioni
La direttiva 2016/1164/Ue deve essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 31 dicembre 2018. L’articolo 4, paragrafo 4, del provvedimento normativo consente agli Stati di mantenere ferme le regole previgenti con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 17 giugno 2016. Le norme in materia di bilancio di esercizio e consolidato, da applicare a partire dai bilanci relativi all’anno 2016, produrranno effetti “fiscali” a partire dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2017. Considerato il breve lasso di tempo a disposizione del legislatore nazionale per conformare la normativa interna a quella comunitaria e coordinare le norme fiscali con quelle civilistiche, si può ragionevolmente presumere che l’articolo 96 del Tuir, come oggi lo conosciamo, è destinato ad avere vita breve.