Nuove regole per la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, dei Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale.
L’art. 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge di 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016, prevede la possibilità di regolamentare la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie dei Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto n.639 del 1910.
La facoltà, introdotta nella fase di conversione del dl 193, permette quindi di equiparare il trattamento delle posizioni avviate alla riscossione coattiva tramite ruolo che sono oggetto di definizione agevolata obbligatoria secondo i criteri di cui all’articolo 6 del decreto stesso.
Al fine di agevolare le attività dei Comuni, anche in considerazione del ristretto termine per deliberare l’eventuale applicazione della definizione agevolata alle posizioni oggetto di ingiunzione (attualmente fissato al 1° febbraio 2017), pubblichiamo due schemi deliberativi (una deliberazione consiliare e un regolamento), unitamente ad una nota di approfondimento.
La nota, unitamente allo schema di regolamento e di delibera consiliare, si propone di facilitare le attività dei Comuni in merito alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016.