La Ctp di Taranto, con la sentenza n. 854/2016, si è pronunciata sui casi di illegittimità dell’ingiunzione di pagamento della TARSU. Con questa sentenza, infatti, è stato stabilito che l’ingiunzione di pagamento Tarsu è illegittima se è priva della firma del funzionario responsabile, dunque non è valida non è valida senza la “necessaria e specifica sottoscrizione da parte del funzionario responsabile del servizio”.
L’onere della prova di aver notificato l’atto presupposto spetta all’Ente impositore.
Secondo la normativa attuale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi