L’obiettivo è favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pa.
Con la conversione operata dalla legge 96/2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017) del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, è stato disciplinato il passaggio dai parametri e dagli studi di settore agli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Tale nuovo strumento di compliance, per la verità, era stato introdotto in fase di conversione del decreto legge n. 193/2016, con l’approvazione dell’articolo 7-bis che aveva, infatti, contestualmente previsto che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017:
– venivano individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui collegare effetti premiali (comma 1)
– cessavano di avere effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri (comma 2).
L’articolo 9-bis del Dl 50/2017, così come convertito, prevede il superamento di tale norma, disponendone l’abrogazione e, al contempo, definisce puntualmente la disciplina di elaborazione, approvazione e applicazione dei nuovi indici.
Le finalità degli indici
Il primo comma dell’articolo in argomento esplicita le finalità perseguite dal legislatore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. L’obiettivo, coerente con il percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, iniziato già da qualche anno, è quello di favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e di rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pa.
Al riguardo, la norma in commento prevede che si possa ricorrere a forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali. Tale previsione, già contenuta all’articolo 1, comma 634, della legge 190/2014, conferma il nuovo corso intrapreso dall’Agenzia delle Entrate, comunemente conosciuto come “cambia verso”, finalizzato, tra l’altro, a facilitare il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte del contribuente, fornendogli, già in una fase precedente alla scadenza degli stessi, elementi conoscitivi e di supporto.
Gli elementi distintivi degli indici
La norma, al secondo periodo del primo comma dell’articolo 9-bis, definisce gli elementi fondamentali che dovranno caratterizzare gli indici sintetici di affidabilità fiscale:
- attenzione alla “storia” del contribuente. Gli indici dovranno essere elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta
- analisi complessiva. Gli indici rappresenteranno la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili
- discontinuità con il passato. Gli indici dovranno superare la logica “duale” o “binaria” fornita in passato da altri strumenti di ricostruzione presuntiva dei ricavi e dei compensi, che distinguevano i contribuenti tra congrui e non congrui, fornendo un giudizio più coerente con la complessità della “vita fiscale” degli stessi e individuando, su una scala di valori, la relativa affidabilità fiscale.
La roadmap delle attività
Il secondo comma dell’articolo 9-bis definisce le tempistiche per la prima approvazione degli indici e per le successive evoluzioni, nonché per le eventuali integrazioni, e individua lo strumento normativo con il quale darvi attuazione. In particolare, viene stabilito che:
- entro il 31 dicembre di ogni anno vengono approvati con decreto ministeriale gli indici che troveranno applicazione per la medesima annualità (approvazione degli indici)
- le eventuali integrazioni che si renderanno necessarie per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate con decreto ministeriale entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate (integrazioni degli indici)
- gli indici devono essere revisionati almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione (revisione degli indici);
- con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la relativa revisione (individuazione delle attività interessate dagli indici).
Inoltre, al comma 1 dell’articolo 9-bis, viene chiarito che i dati necessari per l’applicazione degli indici andranno dichiarati, dai contribuenti interessati, “entro i termini ordinariamente previsti”; tali termini, si ritiene, dovrebbero essere quelli previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, sulla base dei quali sarà possibile accedere o meno allo specifico regime premiale previsto per i soggetti affidabili.
L’elaborazione degli indici
Il comma 3 disciplina le fonti con le quali gli indici dovranno essere progettati, realizzati, costruiti e applicati. Oltre al tradizionale “veicolo” delle dichiarazioni fiscali, vi sono, tra le altre, le fonti informative reperibili presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’Ispettorato nazionale del lavoro. Al riguardo, si osserva, altresì, che l’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2017-2019 del ministro dell’Economia e delle Finanze aveva previsto, anche se con riferimento agli indici di affidabilità disciplinati dalla normativa precedente quella oggetto di commento (articolo 7-bis del decreto legge 193/2016), l’utilizzo nel tempo dei “risultati delle verifiche per migliorare ed attualizzare i suddetti indici di compliance”.
Terminata la fase di elaborazione e prima dell’approvazione, per verificare la capacità degli indici di rappresentare la realtà cui si riferiscono, un’apposita Commissione di esperti è chiamata a formulare il proprio parere. Il comma 8 della norma prevede, infatti, che, per tale finalità, con decreto ministeriale, venga istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell’amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali.
La commissione, che viene sentita già nella fase di elaborazione degli indici, è anche chiamata a fornire il proprio parere in merito alle attività economiche per le quali si dovrebbero elaborare gli indici.
L’applicazione degli indici
Per l’applicazione degli indici, il contribuente deve trasmettere, utilizzando una specifica modulistica, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi. Per la compilazione di tali informazioni e per la loro successiva trasmissione, i contribuenti e gli intermediari potranno avvalersi di appositi programmi informatici che l’Agenzia delle Entrate provvederà a rendere disponibili.
La norma in argomento, al comma 5, individua anche le principali fattispecie al ricorrere delle quali gli indici non risultano applicabili, demandando a successivi decreti ministeriali la possibilità di prevederne altre. I casi disciplinati dall’articolo 9-bis sono:
- inizio o cessazione dell’attività nel periodo di imposta
- presenza di una situazione di non normale svolgimento dell’attività
- aver dichiarato nel periodo di imposta ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o di revisione dei relativi indici.
Come migliorare il proprio giudizio di affidabilità
Come detto, tra gli aspetti caratterizzanti degli indici vi è quello di fornire al contribuente un giudizio complessivo di affidabilità, graduato su una scala di valori, che tiene conto di diversi aspetti (è il risultato dell’applicazione dei singoli indicatori). Tanto più alto sarà il punteggio ottenuto in termini di affidabilità tanto maggiori dovrebbero essere i benefici premiali per i contribuenti interessati; tanto minore, invece, sarà l’affidabilità del soggetto tanto maggiore potrebbe risultare la possibilità, per lo stesso, di essere interessato da un’attività di controllo.
Appare, quindi, evidente che il contribuente, sulla base della specifica situazione soggettiva, potrà avere interesse a migliorare il proprio giudizio di affidabilità. In proposito, il comma 9 prevede la possibilità, per i contribuenti interessati, di indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
La dichiarazione di tali ulteriori componenti positivi, rilevanti anche ai fini Irap e, in termini di maggior volume di affari, ai fini Iva, avrà quindi effetti per l’accesso alle premialità cui si è accennato e di cui si riferirà più diffusamente nel successivo intervento.
Con specifico riferimento alla rilevanza di tali ulteriori importi dichiarati ai fini dell’Iva, la norma disciplina anche le modalità di determinazione dell’aliquota da applicare al maggior volume d’affari dichiarato.
In particolare, viene stabilito che all’ammontare del maggior volume di affari si applica, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
Iva su operazioni imponibili + Iva su operazioni di intrattenimento – [Iva su cessioni di beni ammortizzabili + Iva su passaggi interni + Iva detraibile forfettariamente] |
_________________________________________ |
Volume d’affari + Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione |
Viene, altresì, prevista la possibilità per il contribuente, atteso che si tratta di una determinazione presuntiva dell’aliquota media, di applicare l’aliquota propria delle attività esercitate, fornendo “prova contraria”, si ritiene già in fase di dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici.
Si pensi, ad esempio, al caso dell’operatore sanitario che dimostri che tutti o parte dei ricavi non contabilizzati derivino da operazioni esenti ai fini dell’Iva.
La dichiarazione di tali, ulteriori, componenti positivi, tenuto conto di quanto disposto al successivo comma 10, non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell’articolo 20 del Dlgs 241/1997.