Sono in corso di pubblicazione, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, le prime bozze con le strutture dei nuovi modelli per la trasmissione dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (articolo 9-bis del Dl 50/2017) per il periodo di imposta 2017.
L’analisi di tale documentazione offre alcuni spunti di riflessione ed approfondimento sulla natura, la portata e le finalità degli adempimenti dichiarativi correlati al nuovo istituto degli indici.
Riferimenti normativi
Ai commi 3 e 4 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 sono disciplinate le norme relative agli adempimenti dichiarativi correlati agli indici.
I due commi rispettivamente prevedono che:
- i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell’applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall’ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l’anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti
- i contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del ministro dell’Economia e delle finanze [omissis] indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. [omissis] Per i periodi d’imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma è emanato entro il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al Dpr n. 322/1998, per l’approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d’imposta.
L’analisi del contenuto di tali norme aiuta a cogliere alcuni aspetti rilevanti riguardanti la modulistica dichiarativa degli indici. In particolare:
1) a cosa servono i dati dichiarati dai contribuenti?
I dati dichiarati dai contribuenti vengono utilizzati dall’Agenzia per progettare, realizzare, costruire e, infine, applicare gli indici.
2) quali informazioni possono essere chieste nei modelli?
Solo quelle contabili e strutturali utili per progettare, realizzare, costruire e applicare gli indici. I dati necessari per l’applicazione di ogni indice sono individuati nel dm di approvazione dell’indice stesso.
3) quando saranno disponibili i modelli definitivi e le relative specifiche tecniche per la trasmissione dei dati?
Per il periodo d’imposta 2017 i modelli dichiarativi sono approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate rispettivamente entro il 31 gennaio 2018.
Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono pubblicate in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle entrate entro il successivo 15 febbraio 2018.
I documenti disponibili in bozza sul sito
Allo stato risultano già pubblicate sul sito le seguenti bozze:
- quadro dei dati contabili relativi agli esercenti attività di impresa
- quadro dei dati contabili relativi agli esercenti attività di lavoro autonomo
- circa il 70% delle strutture dei modelli degli indici relativi alle attività del commercio
- circa l’80% delle strutture dei modelli degli indici relativi ad attività delle manifatture
- più della metà di quelle relative agli indici destinati alle attività professionali
- quasi il 65% delle strutture relative al comparto delle attività dei servizi.
L’analisi di questa prima tranche di documenti ed il confronto con i modelli degli studi di settore, fa emergere i seguenti aspetti:
La struttura
I modelli, una volta approvati, si comporranno dei seguenti quadri:
ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA | ESERCENTI ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO |
Quadro A – Personale 1 tipologia di quadro per tutti i modelli indici delle imprese. Il contribuente dichiara le medesime informazioni afferenti il personale impiegato nell’impresa già precedentemente richieste ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
|
Quadro A – Personale 1 tipologia di quadro per tutti i modelli indici delle attività di lavoro autonomo. Il contribuente dichiara le medesime informazioni afferenti il personale impiegato nello studio già precedentemente richieste ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
|
Quadro B – Unità locali
L’impresa o il professionista forniscono le informazioni relative ai locali in cui la propria attività viene esercitata.
|
|
Quadro C – Elementi specifici dell’attività
Vengono richieste in questo quadro le informazioni utili a cogliere le specificità dell’attività cui l’indice si applica.
|
|
Quadro D – Beni strumentali
Vengono richiesti i dati relativi ai beni strumentali impiegati nell’attività di impresa o di lavoro autonomo.
|
|
Quadro E – Dati per la revisione
A differenza degli altri quadri contenenti dati extracontabili, in questo non sono richieste informazioni necessarie per l’applicazione dell’indice ma è prevista la dichiarazione di dati utili per le successive evoluzioni dell’indice stesso (il comma 2 dell’articolo 9-bis del Dl 50/2017 prevede che “gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione”).
|
|
Quadro F – Dati contabili (impresa)
1 tipologia di quadro per tutti i modelli indici delle imprese.
|
Quadro G – Dati contabili (Lavoro autonomo)
1 tipologia di quadro per tutti i modelli indici delle attività di lavoro autonomo.
|
Il confronto con gli studi studi di settore approvati per il periodo di imposta 2016 fa rilevare anche l’assenza di taluni quadri a vantaggio di una strttura di modello ancora più snella; non risultano, infatti, più presenti i seguenti blocchi di informazioni:
- QUADRO V – Ulteriori Dati Specifici, relativo alle modalità applicative degli studi nei confronti di determinate tipologie di soggetti, previste dal dm 11 febbraio 2008, come modificato dall’articolo 7 del dm 22 dicembre 2016;
- QUADRO X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, previsto per dichiarare dati utili ai fini dell’applicazione dello studio di settore. In particolare, i contribuenti che non risultano congrui alle risultanze degli studi di settore possono, se in possesso dei necessari requisiti, rettificare il peso di alcune variabili.Per la quasi totalità degli studi il quadro era utilizzato per correggere la stima al fine di tener conto dell minor apporto, rispetto ad un lavoratore formato, offerto dall’apprendista;
- Quadro T – Congiuntura Economica, in cui è prevista l’indicazione delle ulteriori informazioni necessarie ad adeguare le risultanze dello studio di settore alla specifica situazione di crisi economica.
Focus – i dati contabili
Se si analizzano le due strutture di quadri contabili rese disponibili sul sito dell’Agenzia, sempre in una logica di confronto con i corrispondenti quadri utilizzati per l’applicazione degli studi di settore, si possono notare i seguenti principali elementi di novità:
Novità | Tipologia di attività esercitata | Note | |
Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità | di impresa | Il rigo è destinato alla indicazione delle ulteriori componenti positive, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi dell’Irap e dell’Iva, per migliorare il proprio profilo ovvero per beneficiare delle premialità destinate ai più affidabili (articolo 9-bis, comma 9, Dl 50/2017). | |
di lavoro autonomo |
|||
Maggiorazioni | di impresa | L’indicazione delle maggiorazioni (super e iper ammortamento) non risulta più richiesta distinta tra “costo per il godimento di beni di terzi” e “ammortamenti” per le imprese e tra “ammortamenti” e “altre componenti negative” per i lavoratori autonomi. Risulta presente un unico rigo “maggiorazioni”. |
|
di lavoro autonomo |
|||
Oneri e proventi strordinari | di impresa | Vengono eliminati i righi che nei modelli studi di settore erano destinati alla dichiarazione degli oneri e dei proventi di natura straordinaria. | |
Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative | di impresa | Risultano accorpati in unico rigo gli oneri diversi e le altre componenti negative;informazioni che negli studi erano richieste in modo distinto. Sono richiesti, come nuovi “di cui” ti tale importo: le componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, le minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all’attività produttiva, le quote di accantonamento annuale al Tfr per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, gli oneri per imposte e tasse (Irap, Imu, Iva, Tari, Tasi). Non risultano più chieste in modo distinto le spese per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri e quelle per cancelleria, per omaggio a clienti ed articoli promozionali. |
|
Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e/o del regime dei contribuenti minimi, nel periodo di imposta 2015 e/o in quelli precedenti. | di impresa | Non più richiesta questa informazione presente nei modelli studi di settore. |
I contribuenti interessati
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2017 ha individuato le attività economiche per le quali sono elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Si tratta di 70 indici così distribuiti:
- 15 afferenti attività del comparto manifatturiero
- 29 per il commercio
- 9 per le attività professionali
- 17 per il comparto delle attività dei servizi.
I contribuenti che dichiarano, per il periodo di imposta 2017, di esercitare in modo prevalente una delle attività incluse nel provvedimento di settembre saranno, pertanto, teoricamente tra quelli interessati a presentare, in allegato al modello Redditi, un modello Indici. Si ricorda, infine, che per le attività non citate nel provvedimento e per le quali sono approvati gli studi di settore o i parametri, per il periodo di imposta 2017 devono essere ancora presentati i relativi modelli.
In merito, si segnala la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate delle quasi totalità (allo stato ne risultano presenti 114 su 123) delle bozze dei modelli studi settore 2018 per il periodo d’imposta 2017.