Nuove precisazioni dall’Agenzia delle Entrate, a proposito della documentazione da trasmettere per perfezionare l’istanza di adesione alla voluntary disclosure. Un comunicato stampa del 15 settembre fornisce ulteriori chiarimenti a seguito del provvedimento di ieri.
Sempre più dettagliate le indicazioni fornite per predisporre relazione e documentazione esaustive ai fini dell’adesione alla procedura di collaborazione volontaria.
Sotto i riflettori, in particolare, le annualità per le quali è scaduto il termine di accertamento e per le quali è possibile fruire dell’applicazione delle cause di non punibilità (articolo 2, comma 4, del Dl 128/2015). L’Amministrazione finanziaria specifica che, per quanto riguarda la documentazione da inviare in riferimento a tali periodi, in molti casi difficile da reperire, è sufficiente l’attestazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre dei periodi interessati e, comunque, non antecedenti al 2008.
Si tratta, quindi, non di un ulteriore adempimento, ma di una possibilità data al contribuente che intende integrare la relazione di accompagnamento all’istanza di adesione, utile, al tempo stesso, agli uffici finanziari, che devono comunicare all’autorità giudiziaria, entro 30 giorni dai versamenti relativi alla voluntary disclosure, la conclusione della procedura ai fini dell’applicazione delle cause di non punibilità (articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del Dl 167/1990).
Confermato, inoltre, come già previsto dal punto 4.4 del provvedimento del 30 gennaio 2015, che l’integrazione della prima istanza di adesione può avvenire entro 30 giorni, anche se tale termine sconfina oltre la data del 30 settembre 2015.