Chi non ha centrato la scadenza per il pagamento dell’acconto di Giugno su Imu e Tasi può farlo pagando una piccola penale entro il 30 Giugno. In caso di omessa o insufficiente versamento della Tasi o dell’Imu i contribuenti possono regolarizzare la violazione del tributo con il ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997. Nei casi infatti in cui si oltrepassi il termine per il pagamento del tributo (acconto o saldo) è possibile effettuare il versamento dell’imposta dovuta maggiorata delle sanzioni ridotte e dei relativi interessi legali. Per fruire dell’Istituto e tuttavia è necessario “che la violazione non sia stata già constatata dagli organi competenti e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza”. Quest’anno però grazie alla legge di stabilita’ che anticipato l’entrata in vigore del decreto legislativo 158/2015 sulla riforma del ravvedimento operoso le sanzioni sono state dimezzate per chi decide spontaneamente di regolarizzare la propria posizione
Grazie alle nuove regole, pertanto, con il ravvedimento operoso la sanzione ordinaria pari al 30 per cento viene ridotta allo 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo per i primi 14 giorni dalla data del dovuto pagamento (cd. ravvedimento sprint); del 1,5% per cento fisso dal quindicesimo giorno di ritardo al trentesimo giorno (cioè sino al 16 Luglio 2016); e dell’1,67% per cento fisso dal trentunesimo giorno sino al 90° giorno (cioè sino al 14 Settembre 2016).
Infine, come prima, si applica il 3,75% della sanzione se la regolarizzazione del pagamento avviene dal 15 settembre 2016 fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione quindi, entro il 30 giugno 2017, per l’omesso pagamento della prima rata Imu e Tasi 2016, scadente il 16 giugno 2016. Oltre alla sanzione ridotta dovranno poi essere versati gli interessi legali che vanno calcolati in proporzione ai giorni di ritardo. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi si paga con lo stesso codice tributo.
Per l’Imu e la Tasi (come per la Tari), pertanto, non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso dopo il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Nell’esercizio della sua potestà regolamentare il Comune può stabilire, comunque, altre ipotesi di ravvedimento operoso. Queste regole, in vigore dal primo gennaio 2016, sono applicabili anche per le violazioni commesse prima di tale data (anche per gli accertamenti già emessi, tranne quelli divenuti definitivi).