indennita-di-posizione-dirigentiIndennità di posizione dei dirigenti, se l’attribuzione è ingiustificata si verifica il danno erariale. Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Sicilia, con la sentenza n. 355 depositata il 19 aprile 2018.


L’erogazione dell’indennità di posizione in questione era stata oggetto di plurimi esposti. La relazione ispettiva aveva evidenziato più fattispecie di danno erariale. Fra di esse la Procura aveva ritenuto mature per la contestazione processuale quelle relative al salario accessorio dei dirigenti, erogato prescindendo dalla disciplina legislativa e contrattuale che collegava inderogabilmente il trattamento economico accessorio al livello di responsabilità del singolo ufficio dirigenziale e ai risultati conseguiti dal dirigente.

 

Questa voce del trattamento stipendiale del dirigente va a remunerare la “posizione” di lavoro (“job evaluation”), ovvero traduce in termini economici la complessità della funzione dirigenziale svolta, tenuto conto di parametri quali la collocazione nella struttura, la complessità organizzativa e le connesse responsabilità gestionali interne ed esterne (cfr. art.27 CCNL dell’Area II della dirigenza, stipulato in data 23.12.1999).

 

Il relativo finanziamento, al pari della retribuzione di risultato, è dato dal Fondo della dirigenza (art.26 CCNL 23.12.1999), mentre i criteri per la distribuzione sono decisi in sede di contrattazione collettiva integrativa decentrata a livello di ente (art.4) o, ancora, a seguito di concertazione, d’impulso delle rappresentanze sindacali nel caso di enti con meno di cinque dirigenti (art.8).

 

Per tale esborso ingiustificato sono stati ritenuti responsabili

  • il consiglio di amministrazione dell’ente che aveva omesso di individuare gli obiettivi e vigilare sull’attuazione del sistema legale di assegnazione della retribuzione di risultato,
  • il direttore generale che aveva dato impulso al riconoscimento e all’attribuzione di tale indennità,
  • i componenti del nucleo di valutazione che avevano valutato positivamente il raggiungimento di obiettivi in realtà mai fissati.

 

Nel caso specifico,  anche dopo l’adozione di specifici regolamenti sul sistema premiale dei dirigenti e del direttore generale, l’erogazione dell’indennità di posizione e della retribuzione di risultato è avvenuta prescindendo dall’assegnazione degli obiettivi, dal monitoraggio dell’andamento dell’attività e dalla verifica dei risultati raggiunti.