La Sezione regionale del Molise della Corte dei Conti ha risposto ad una richiesta di parere in merito alla determinazione della riduzione del 30% della indennità di funzione degli amministratori a seguito di violazione del patto di stabilità per l’anno 2015.
Il Sindaco del Comune di Baranello, con nota prot. n.5345 del 4 novembre 2016, acquisita al protocollo di questa Sezione n.2105 del 4 novembre 2016, ha formulato una richiesta di parere in ordine alla determinazione della riduzione del 30% della indennità di funzione degli amministratori a seguito di violazione del patto di stabilità per l’anno 2015 di cui all’art.82 del D.lgs n.267/2000 ed alla DELIBERAZIONE N.31/2017/PAR Sezione controllo Molise 2 verifica, in riferimento agli importi delle indennità degli amministratori comunali, del rispetto dell’invarianza della spesa di cui all’art.1, comma 136, della legge n.56/2014. In particolare, il Sindaco nelle premesse precisa che l’ente non ha rispettato, per l’anno 2015, il patto di stabilità interno di cui all’art.31, commi 20 e 20 bis della legge n.183/2011 e che, per l’effetto, ai sensi del comma 26, nel 2016 si applica la sanzione della riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all’art.82 TUEL nella misura del 30% rispetto all’ammontare spettante alla data del 30 giugno 2010.
Ad incidere sulla disciplina della determinazione delle indennità di funzione degli amministratori locali, come già segnalato, è intervenuta la legge n.266/2005 che, all’art.1 comma 54 (legge finanziaria 2006), ha stabilito che “per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione della misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane (….)”.
Un ulteriore intervento sulle modalità di determinazione delle indennità degli amministratori si è realizzato, successivamente, con l’art.5, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito in legge 30 luglio 2010 n.122 che ha disposto
“Con decreto del Ministro dell’interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell’articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall’applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti (….)”.
Tuttavia, il decreto previsto non è stato adottato. Peraltro, la presenza di numerose norme vincolistiche disciplinanti la materia ha comportato l’insorgere di molteplici problemi interpretativi che, in particolare per il D.L. 112/2008, hanno richiesto l’intervento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.