Guida agli incentivi fiscali 2018 per chi si trasferisce in Italia. Il quadro completo delle agevolazioni che il sistema tributario ha introdotto per attirare risorse umane e favorire lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese.
“Gli incentivi fiscali per l’attrazione di capitale umano in Italia” è il titolo della nuova Guida agli incentivi fiscali 2018 da oggi in rete sul sito delle Entrate. La pubblicazione è dedicata ai regimi agevolati che il nostro sistema tributario prevede in favore di persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia: docenti e ricercatori, lavoratori “impatriati”, cittadini che dispongono di ingenti capitali o di rilevanti risorse finanziarie (high net worth individuals).
Queste agevolazioni sono state introdotte con l’obiettivo di attrarre “capitale umano” e sono concesse sia quando una persona viene in Italia per svolgere un lavoro sia quando si trasferisce senza poi esercitare alcuna particolare attività lavorativa. Nel primo caso, è prevista una tassazione agevolata dei redditi di lavoro autonomo o dipendente prodotti in Italia, nel secondo, un’imposizione forfettaria sui redditi che il neo-residente produce all’estero.
L’obbligo della residenza
Per avere gli incentivi, il presupposto è, in ogni caso, il trasferimento della residenza fiscale in Italia. È necessario, inoltre, che la persona che intende usufruirne sia stata residente all’estero, prima del trasferimento, per un periodo di tempo minimo variabile a seconda dell’agevolazione richiesta. Ma quando per il fisco si ha la residenza fiscale in Italia? La risposta è contenuta nell’articolo 2 del Tuir, secondo il quale si considerano residenti tutti i cittadini che risultano iscritti per almeno 183 giorni all’anno (184 negli anni bisestili) nei registri anagrafici comunali della popolazione residente in Italia o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza. Detto questo, va da sé che tutti coloro che non si sono mai cancellati dal registro anagrafico della popolazione residente non potranno essere ammessi ai regimi agevolati, anche se risiedono o sono domiciliati all’estero.
Imposte solo sul 10% del reddito e niente Irap per ricercatori e docenti
Per quattro anni, a partire dal periodo d’imposta in cui il docente o il ricercatore acquisisce la residenza fiscale in Italia e nei tre successivi, i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca sono esentati da Irpef e addizionali per ben il 90% del loro ammontare. Questi redditi, inoltre, sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini dell’Irap. Tra i requisiti per beneficiare della tassazione ridotta, vi sono il possesso di un titolo accademico universitario o equiparato e l’aver svolto all’estero attività di docenza o di ricerca per almeno due anni consecutivi.
Le agevolazioni per gli “impatriati”
Laureati che hanno svolto attività lavorative all’estero, studenti che hanno conseguito un titolo accademico all’estero, manager e lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni: sono questi i destinatari del regime agevolato per i lavoratori “impatriati”, previsto dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015. Chi, tra queste persone, trasferirà la residenza fiscale in Italia potrà beneficiare, per cinque anni, di una tassazione ridotta al 50% sui redditi di lavoro autonomo o dipendente. Per il lavoratore dipendente sarà sufficiente presentare una richiesta scritta al datore di lavoro. I lavoratori autonomi, invece, accederanno al regime di vantaggio direttamente con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Presentando una richiesta scritta ai propri committenti, si potrà usufruire dello “sconto” già in sede di applicazione della ritenuta d’acconto che il committente è tenuto ad effettuare sui compensi pagati.
Nuovi residenti: solo un’imposta forfettaria per 15 anni
Il regime speciale agevolato per i “neo-residenti” è disciplinato dall’articolo 24-bis del Tuir, inserito dalla legge di bilancio 2017 per attrarre in Italia persone che possiedono elevati patrimoni. In alternativa alle regole ordinarie di tassazione, infatti, sui redditi prodotti all’estero è possibile pagare, per 15 anni, un’imposta sostitutiva forfettaria dell’Irpef, nella misura forfettaria di 100mila euro per ogni anno. La particolarità di questo regime è la possibilità di estendere la sua efficacia ai propri familiari, a patto che anche loro trasferiscano la residenza in Italia. In tal caso, l’imposta che il familiare dovrà versare è pari a 25mila euro per ogni anno.
Le somme si pagano in unica soluzione, con il modello F24, entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Condizione indispensabile per fruire del regime agevolato è che tanto il richiedente quanto il familiare, per il quale si chiede l’estensione, siano stati residenti all’estero per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione inizia a essere efficace.
Ulteriori benefici per chi sceglie questo regime sono:
- l’esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale per le attività e gli investimenti esteri (in pratica, non bisogna indicare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria)
- l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e di quella dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe)
- l’esenzione dell’imposta di successione e donazione per i beni e i diritti esistenti all’estero.
Chi è interessato a questo regime può chiedere all’Agenzia delle Entrate, attraverso un’istanza di interpello, un parere preventivo sulla sussistenza delle condizioni necessarie per l’accesso. Nella guida sono riportate tutte le indicazioni utili sulle modalità di presentazione dell’istanza e gli elementi essenziali che deve contenere.