carta e penna PAPubblicata la delibera n.11/2016 con cui la Corte dei Conti si pronuncia sull’articolo 5 comma 5 del Dl 78/2010 relativo alla corretta interpretazione della disciplina in materia di rimborsi per chi ricopre incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione. Nella delibera la magistratura contabile stabilisce che “è possibile configurare una eccezione al principio di tendenziale gratuità solo per quegli incarichi “obbligatori ex lege espressamente indicati dalla predetta norma (collegi dei revisori dei conti e sindacali e revisori dei conti)”.

 

Con deliberazione n. 569/2015/QMIG del 17 dicembre 2015 la Sezione di regionale controllo per il Veneto ha rimesso alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, una questione con cernente la corretta applicazione della seguente disposizione contenuta nell’art. 5, comma 5, del d.l. n. 78/2010: “Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta”.

 

Tale questione è stata originata da una richiesta del Sindaco del Comune di San Vendemiano (TV), il quale, dopo aver premesso l’elencazione delle norme che regolano la nomina dei revisori dei conti del Comune, e sottolineato che il proprio revisore dei conti è Consigliere comunale in altro Ente, ha rivolto alla Sezione regionale di controllo per il Veneto i seguenti quesiti:

 

1) se un revisore dei conti di un Comune, nominato successivamente sia alla entrata in vigore dell’art. 5, comma 5, del d.l. n.78/2010, sia al nuovo sistema di nomina dell’organo di revisione degli enti locali, abbia diritto a percepire il compenso professionale ai sensi dell’art. 241 del TUEL nel caso in cui sia consigliere comunale in un comune di altra provincia ed abbia rinunciato al gettone di presenza come consigliere comunale;

 

2) se la dicitura “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni” debba ricomprendere anche gli incarichi legali, di difesa in giudizio e consulenza, e gli incarichi di progettazione.

 

La Sezione di controllo remittente nella propria deliberazione ha premesso, al riguardo, di essere consapevole dell’orientamento consolidato delle Sezioni regionali di controllo, secondo il quale in virtù di un’interpretazione meramente letterale, la disposizione sembra trovare applicazione a prescindere da qualsiasi “collegamento” tra l’Amministrazione conferente l’incarico e quella ove il destinatario del medesimo è titolare di carica elettiva, in guisa che al revisore, titolare di carica elettiva presso un altro ente, non può spettare alcun compenso se non il rimborso delle spese sostenute, anche nel caso in cui il revisore dei conti rinunci al compenso di consigliere comunale (ex multis: Sez. Lombardia n. 257/2012/PAR).

 

Per leggere il testo completo della Sentenza potete consultare il file in allegato all’articolo.