tasse-casa-672Se il contribuente dichiara al comune il valore di un’area edificabile è tenuto a pagare l’Ici in base a quanto dichiarato, anche se l’immobile ha subito una riduzione di valore negli anni successivi in seguito a variazioni urbanistiche.

 

La stessa regola vale per Imu e Tasi. La dichiarazione Ici produce effetti anche per gli anni successivi a quello in cui è stata presentata se il contribuente non denuncia al comune che sono intervenute modifiche. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con la sentenza 4842 dell’11 marzo 2015. Per i giudici di legittimità, nel caso in esame il giudice di secondo grado non ha tenuto conto che il valore venale imponibile Ici era stato spontaneamente dichiarato dalla stessa contribuente e che, nonostante fossero intervenute variazioni urbanistiche, il valore «non era stato mai disconosciuto», in quanto la titolare «non ha mai presentato alcuna dichiarazione rettificativa e/o integrativa del valore dell’area».

 

La dichiarazione presentata dal contribuente, infatti, esplica effetti giuridici anche per gli anni d’imposta successivi, a meno che non vengano denunciate eventuali variazioni. Per l’imposizione delle aree edifi cabili non è cambiato nulla per Imu e Tasi rispetto alla disciplina Ici. Il legislatore ha richiama espressamente per i due nuovi tributi le disposizioni contenute negli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 504/1992. Sia per quanto riguarda la qualifi cazione dell’oggetto d’imposta sia per la determinazione dell’imponibile occorre fare riferimento alla normativa Ici. Il valore dell’area, dunque, si determina prendendo a base il valore di mercato, facendo riferimento a: zona territoriale di ubicazione, indice di edifi cabilità, destinazione d’uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e, infi ne, ai prezzi medi rilevati sul mercato di aree aventi le stesse caratteristiche. I valori possono essere deliberati anche dalla giunta comunale, sulla base di una perizia redatta dall’ufficio tecnico.

 

Al riguardo la commissione tributaria regionale di Firenze, sezione XXX, con la sentenza 54/2012 ha ribadito che la delibera emanata dalla giunta comunale che fissa i valori delle aree edificabili, e gli atti interni che la precedono, non devono essere allegati agli avvisi di accertamento. Con la stessa pronuncia ha stabilito che i comuni non possono accertare il valore di un’area edifi cabile in misura superiore a quello dichiarato dai contribuenti nella denuncia di successione, se non è stata rettifi cata dall’Agenzia delle entrate. L’amministrazione locale non si può discostare da una valutazione ritenuta congrua da un ente statale.