montaniGli agricoltori sono tenuti a versare il saldo Imu entro il prossimo 16 dicembre, tranne coloro che sono titolari di terreni ubicati in comuni montani ai sensi dell’elenco predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica, sia agricoli che incolti, e parzialmente montani. Per questi ultimi l’esonero dal pagamento dell’Imu spetta però solo se i terreni sono posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, per i quali il legislatore ha riconosciuto di recente nuovamente l’esenzione.

 

Per tutti gli altri il valore dei terreni su cui calcolare l’imposta municipale si ottiene moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, per 135. Su questo valore si applica l’aliquota stabilita dal Comune.

 

Per i terreni posseduti e condotti da CD e IAP non esenti dal pagamento del tributo sono tuttavia in vigore alcune agevolazioni da tenere comunque in considerazione. Il moltiplicatore da utilizzare è 75 e quindi, in generale, il valore dell’imponibile sarà minore. Per questi terreni il legislatore (dl 201/2011) ha inoltre fissato alcune riduzioni d’imposta rapportate al valore dell’immobile esentando comunque dal versamento i terreni con un valore imponibile non superiore a 6mila euro. In particolare sono previste le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

 

Oltre a tale riduzione, si ricorda che, la legge 34/2015 di conversione del decreto legge 4/2015 ha concesso una detrazione aggiuntiva di 200 euro per gli agricoltori che possiedono terreni nei comuni di cosiddetta collina svantaggiata elencati nell’allegato OA al dl 4/2015. La detrazione spetta al coltivatore o imprenditore agricolo in proporzione ai mesi di possesso e si applica anche nel caso di concessione degli stessi terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

 

Il trattamento agevolato sui terreni si applica anche alle società agricole e non solo alle persone fisiche. Bisogna ricordare che per la qualificazione di coltivatore diretto o Imprenditore agricolo professionale occorre fare riferimento all’articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 e non più, come avveniva per l’ICI. Quest’ultima norma qualificava coltivatori diretti e imprenditori agricoli solo le persone fisiche e escludeva le aziende agricole.