Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle recenti modifiche normative in tema di esenzione dell’applicazione dell’IMU che hanno interessato i terreni agricoli ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e segnalano che tali modifiche «sembrerebbero non considerare i terreni non condotti da imprenditori agricoli, come quelli incolti e gli orti».
Pertanto gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo «se non si ritenga utile chiarire che la citata normativa vada interpretata nel senso che debbano essere esclusi dall’applicazione dell’IMU anche i terreni non propriamente agricoli, come quelli incolti e gli orti.».
Al riguardo, sentiti gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
Il citato comma 13 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016, prevede che «A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34».
Si precisa a riguardo, che l’esenzione in questione riguarda tutti i terreni agricoli, indipendentemente dalla loro coltivazione.
Detto orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7369 dell’11 maggio 2012 che, pur essendo relativa all’ICI, può però ritenersi applicabile anche in materia di IMU, in quanto le definizioni ai fini ICI valgono anche per l’IMU, tenuto conto che entrambe hanno per presupposto il possesso di immobili.
Nella menzionata sentenza la Suprema Corte ha, infatti, precisato che per le sue caratteristiche strutturali, l’ICI è un’imposta diretta perché colpisce un’immediata manifestazione di capacità contributiva, e reale, in quanto considera, come base imponibile, il valore del bene immobile in sé, a prescindere, in linea generale, dalla condizione personale del titolare del diritto sullo stesso, che rileva ai fini delle esenzioni e delle agevolazioni.
La Corte chiarisce anche che per terreno agricolo si intende «il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile» e che tale definizione, in conformità coi precetti di cui agli articoli 3 e 53 Cost. va intesa nel senso che il presupposto dell’imposta resta integrato in presenza del possesso di terreni suscettibili di essere destinati a tale utilizzo, e non in conseguenza dell’effettivo esercizio su di essi, delle attività predette.
Pertanto, le argomentazioni della Corte di Cassazione inducono a concludere che i terreni incolti e gli orti debbano essere considerati anch’essi nel novero dei terreni «agricoli», con la conseguenza che anche tali immobili sono esclusi dall’applicazione dell’IMU nei termini declinati ai sensi del suddetto comma 13 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015.