agricolturazCon ordinanza n. 14156/2015, il Tar del Lazio ha riconosciuto la fondatezza del dubbio di legittimità costituzionale del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 4, nella parte in cui prevede che l’individuazione dei terreni da escludere dal pagamento dell’Imu sia collegato all’elenco Istat dei Comuni montani e parzialmente montani. Si tratta del giudizio incorso tra numerosi Comuni laziali e il Ministero dell’economia e delle finanze, in tema di imposizione Imu sui terreni agricoli montani, ora interrotto per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

 

La decisione del Tar

 

Secondo il giudice amministrativo, dal momento che il decreto legge n. 4 del 2015, nel fissare il criterio generale per ottenere l’esenzione dall’Imu rimanda all’elenco Istat, è necessario verificare il rispetto della riserva di legge sancita dall’articolo 23 del Costituzione, che si realizza esclusivamente se la formazione dell’elenco in discorso è frutto di una norma di legge. In realtà, gli articoli di legge che fissavano i criteri in ordine ai quali la commissione censuaria aveva proceduto alla formazione dell’elenco Istat (articoli 1 e 14 della legge n. 991 del 1952) sono venuti meno per abrogazione a opera della legge n. 142 del 1990. Da allora, la classificazione del grado di montanità dei Comuni è stata di fatto affidata alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione che redige l’elenco. Se quindi, durante la vigenza degli articoli della legge n. 991 del 1952, l’elenco Istat formato dalla Commissione censuaria «poteva dirsi sostanzialmente vincolato dalla norma di legge, una volta abrogata tale disposizione, i parametri per la formazione dell’elenco sono divenuti discrezionali».

 

In attesa della Consulta

 

La decisione pone nelle mani della Consulta la decisione circa la legittimità del parametro utilizzato dal legislatore nel Dl 4/2015 per stabilire l’imponibilità o meno dei terreni agricoli montani e, di conseguenza, sull’intera vicenda legata all’Imu sui terreni agricoli per gli anni 2014 e 2015.

 

Qualunque dovesse essere l’esito della pronuncia, la precarietà del dispositivo di imposizione dei terreni agricoli montani introdotto dal Dl n. 66 del 2014 e successivamente applicato con modalità diverse, viene di nuovo alla luce e costituisce l’oggetto di un’ennesima pronuncia giurisprudenziale contro l’operato dei ministeri che ha determinato rilevanti tagli di risorse a carico di molti Comuni di piccola dimensione a fronte di un gettito Imu stimato e acquisito per circa la metà. Mentre però per il 2014 una compensazione ai Comuni è stata data, seppur insufficiente rispetto al taglio subito, per il 2015 non è stato istituito finora, alcun sostegno finanziario statale.

 

Dal 2016 invece l’esenzione Imu dei terreni montani torna al sistema vigente fino al 2013, con il ritorno al criterio contenuto nella circolare Mef n. 9 del 1993, che comporta l’abolizione del taglio delle risorse dei Comuni e si traduce quindi in una maggiore disponibilità del Fondo di solidarietà comunale pari a circa 270 milioni di euro.