fallimento giudici leggeSono previste specifiche disposizioni normative per l’applicazione dell’Imu e della Tasi agli immobili interessati da procedure fallimentari o operazioni straordinarie. Nel primo caso, il D.Lgs. n. 23/2011 fa esplicito riferimento al D.Lgs. n. 504/1992, il quale all’articolo 10 comma 6 disciplina l’Ici per gli immobili soggetti a procedure concorsuali. Pertanto, all’apertura del fallimento/liquidazione coatta amministrativa il versamento dell’Imu è sospeso fino all’atto di vendita dell’immobile, mentre l’imposta che matura prima dell’inizio della procedura rappresenta un debito concorsuale per il quale il comune dovrà insinuarsi nel passivo. In tutti gli altri casi (concordato preventivo, piani attestati, accordi di ristrutturazione) valgono le regole ordinarie per il versamento del tributo: acconto al 16 giugno e saldo al 16 dicembre.

 

Nel caso dell’IMU, la normativa fa esplicito richiamo alla disposizione che facendo riferimento all’allora ICI, regolava il trattamento degli immobili interessati da una procedura concorsuale.

 

Il Decreto stabilisce che il curatore deve:

 

 

 

  • entro 90 giorni dalla sua nomina, presentare al Comune dove sono ubicati gli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura;
  • entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell’immobile, versare l’imposta maturata dall’inizio della procedura fino alla vendita.

 

 

 

Nel momento in cui dunque si dovesse aprire un fallimento, il versamento dell’IMU, come accadeva per l’ICI, è sospeso fino all’atto della vendita. L’imposta che matura prima dell’inizio della procedura è un debito concorsuale per il quale il Comune dovrà insinuarsi al passivo.

 

Per quel che concerne la Tasi, invece, non è previsto alcun riferimento all’articolo 10 del Dlgs 504/1992 e – come chiarito dal dipartimento delle Finanze – il pagamento deve dunque avvenire entro i termini ordinari del 16 giugno e 16 dicembre. Tutto ciò crea ovviamente dei problemi ai curatori, che al momento del versamento potrebbero non aver realizzato l’attivo fallimentare e non avere le disponibilità necessarie.