Vanno utilizzati per la determinazione della base imponibile, ai fini dei due tributi locali, degli immobili posseduti da imprese che li hanno distintamente contabilizzati in bilancio.
Consueto aggiornamento annuale per i coefficienti di rivalutazione da applicare alla somma tra costo d’acquisto e costi incrementativi dei fabbricati classificabili nel gruppo D (come i capannoni, i centri commerciali, eccetera), che non risultano iscritti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
A fissare i nuovi valori, il decreto Mef 14 aprile 2017, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La particolare modalità di determinazione della base imponibile ai fini dell’Imu e della Tasi, applicabile fino all’anno nel quale gli immobili sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, è quella già prevista, per la soppressa Ici, dall’articolo 5, comma 3, del Dlgs 504/1992. Si considera il valore che risulta dalle scritture contabili al 1° gennaio (o alla data di acquisizione, se successiva), al lordo delle quote di ammortamento, applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti di rivalutazione, oggetto di aggiornamento annuale.
Questi i coefficienti di riferimento per calcolare Imu e Tasi per il 2017:
per l’anno 2017 = 1,01 | per l’anno 2016 = 1,01 |
per l’anno 2015 = 1,01 | per l’anno 2014 = 1,01 |
per l’anno 2013 = 1,02 | per l’anno 2012 = 1,04 |
per l’anno 2011 = 1,07 | per l’anno 2010 = 1,09 |
per l’anno 2009 = 1,10 | per l’anno 2008 = 1,14 |
per l’anno 2007 = 1,18 | per l’anno 2006 = 1,21 |
per l’anno 2005 = 1,25 | per l’anno 2004 = 1,32 |
per l’anno 2003 = 1,37 | per l’anno 2002 = 1,42 |
per l’anno 2001 = 1,45 | per l’anno 2000 = 1,50 |
per l’anno 1999 = 1,52 | per l’anno 1998 = 1,54 |
per l’anno 1997 = 1,58 | per l’anno 1996 = 1,63 |
per l’anno 1995 = 1,68 | per l’anno 1994 = 1,73 |
per l’anno 1993 = 1,77 | per l’anno 1992 = 1,78 |
per l’anno 1991 = 1,82 | per l’anno 1990 = 1,91 |
per l’anno 1989 = 1,99 | per l’anno 1988 = 2,08 |
per l’anno 1987 = 2,25 | per l’anno 1986 = 2,43 |
per l’anno 1985 = 2,60 | per l’anno 1984 = 2,77 |
per l’anno 1983 = 2,94 | per l’anno 1982 e anni precedenti = 3,12 |