imu-tasi-acconto-scadenza-oggiImu e Tasi, per l’acconto è arrivata la scadenza: oggi è infatti l’ultimo giorno per pagare. Vediamo alcuni ultimi accorgimenti di riepilogo.


Oggi lunedì 18 giugno è l’ultimo giorno utile per il versamento dell’acconto relativo all’Imposta Municipale Propria (Imu) e al Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), le tasse sulla casa che, insieme alla tassa sui rifiuti (Tari), costituiscono l’Imposta Unica Comunale (Iuc). I contribuenti possono pagare l’importo dovuto in un’unica soluzione, oppure versare la metà e saldare il conto entro il 17 dicembre.

 

Dai conti dei contribuenti alle casse dei comuni saranno trasferiti circa 10 miliardi di euro. Dalla legge di Stabilità del 2016 alla legge di Bilancio del 2018 è previsto – secondo quanto ricorda Confedilizia – un blocco agli aumenti di aliquota delle amministrazioni comunali che in molti casi hanno già raggiunto la soglia massima.

 

Il pagamento interessa 25 milioni di proprietari di immobili (il 41% dei quali dipendenti e pensionati). Nei capoluoghi di provincia l’esborso medio sarà di 1.070 euro totale per una seconda casa (535 euro per l’acconto) con punte di oltre 2.000 euro nelle grandi città. L’Imu-Tasi sulle prime case di lusso costerà mediamente 2.610 euro. Circa 3,5 milioni di proprietari di seconde case pagheranno l’acconto sulle pertinenze (garage e cantina) con un costo medio annuo di 56 euro (28 per l’acconto).

 

Chi le paga

 

L’Imu deve essere versata per il possesso di qualunque immobile, terreno o area edificabile. Sempre salvo i casi di esclusione, la Tasi invece deve essere versata per l’utilizzo di qualunque immobile, tranne i terreni. Per abitazione principale si intende l’immobile in cui il proprietario e il suo nucleo familiare hanno la residenza e dimorano abitualmente. In pratica, per queste imposte la prima casa è quella in cui si ha sia la residenza sia il domicilio.

 

Esonero

 

La prima rata dell’Imu e della Tasi 2018 non sono dovute in caso di abitazione principale non di lusso o di pregio – quindi che non rientra nelle categorie A1,A8 e A9. Queste due tasse non  sono dovute in caso di:

 

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.