Ai fini Imu, a che condizioni è equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato?
Benedetto Guido
A partire dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (articolo 9-bis della legge 80/2014). Pertanto, per potere essere considerata abitazione principale quella situata in Italia, devono sussistere tutti i seguenti requisiti: 1) possesso, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, di una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d’uso; 2) iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero; 3) essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. In tal caso, non si applica l’Imu per l’abitazione principale, salvo che essa non sia iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (risoluzione 6/DF del 2015).