governoNel calcolo del limite reddituale per ritenere un familiare a carico, va considerata la rendita catastale dell’abitazione principale?

 

Alberto D.

 

L’Imu sostituisce, per la componente immobiliare, l’Irpef e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riferiti ai beni non affittati o non locati soggetti a Imu (articolo 8, comma 1, del Dlgs 23/2011). L’effetto sostitutivo dell’Imu, con la conseguente esclusione dalla base imponibile Irpef, incide, quindi, anche sulla determinazione del reddito complessivo del familiare, che non deve superare i 2.840,51 euro per essere considerato fiscalmente a carico (circolare n. 5/E del 2013). Il reddito dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, per i quali non era dovuta l’Imu per l’anno 2014, deve invece essere computato ai fini del calcolo del reddito complessivo del familiare (in tale ipotesi, ai fini della tassazione Irpef, spetta una deduzione dal reddito pari all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze – articolo 10, comma 3-bis, del Tuir). Qualora però l’immobile adibito ad abitazione principale sia classificato in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (appartamenti di lusso, castelli, ville, ecc.), l’Imu continua a essere dovuta e, quindi, il relativo reddito non confluisce nel reddito complessivo del familiare in virtù dell’effetto sostitutivo dell’Imu (circolare 26/E del 2015).