imu-immobile-separazione-coniugaleIn una recente pronuncia la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’ambito di applicazione dell’IMU su un immobile assegnato in sede di separazione coniugale.


Il contesto della controversia riguarda l’applicazione dell’IMU (Imposta Municipale Propria) su un “immobile assegnato durante una separazione coniugale“, vale a dire una situazione in cui, durante il processo di separazione o divorzio tra coniugi, viene deciso chi debba ricevere l’uso o la proprietà di un determinato immobile, come ad esempio la casa in cui la coppia viveva. Questa assegnazione può avvenire per vari motivi, come per esempio garantire una residenza stabile ai figli o garantire il mantenimento di uno dei coniugi.

Nel caso in esame, i ricorrenti hanno presentato un ricorso contro l’avviso di accertamento dell’IMU per l’anno 2013. La questione si è quindi concentrata sul chi debba essere considerato il soggetto passivo dell’IMU: se il coniuge assegnatario della casa coniugale durante la separazione, anche se non proprietario dell’immobile, o il terzo proprietario che ha concesso l’immobile in comodato d’uso.

Applicazione dell’IMU su un immobile assegnato in sede di separazione coniugale

Inizialmente, la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto solo parzialmente il ricorso dei contribuenti, riducendo del 50% l’imponibile relativo al secondo trimestre del 2013. Tuttavia, la CTR ha respinto il ricorso, sostenendo che l’onere del pagamento dell’IMU restasse sul terzo proprietario dell’immobile, che lo aveva concesso in comodato d’uso.

Di fronte a questa decisione, i contribuenti hanno deciso di ricorrere in Cassazione. La loro argomentazione si basava sull’affermazione che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge durante la separazione dovrebbe essere considerata come un diritto di abitazione completo. In altre parole, sostenevano che il coniuge assegnatario dovesse essere considerato il soggetto passivo dell’IMU per l’intero importo, anche se non era il proprietario effettivo dell’immobile.

La Corte di Cassazione, facendo riferimento all’articolo 4, comma 12-quinquies del decreto legge n. 16/2012, ha dato ragione ai contribuenti, stabilendo che l’assegnazione della casa coniugale durante la separazione dovrebbe essere considerata come un diritto di abitazione pieno e non solo “limitato”. Di conseguenza, il coniuge assegnatario è stato considerato il soggetto passivo dell’IMU per l’intero ammontare dovuto.

Il “diritto di abitazione pieno” si riferisce al diritto di una persona di risiedere in un determinato immobile in modo completo e senza restrizioni significative. Questo diritto concede al beneficiario il pieno godimento dell’immobile, consentendogli di viverci e utilizzarlo come la propria residenza principale.

In una situazione di separazione coniugale, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge può essere considerata come un diritto di abitazione pieno quando il coniuge riceve il diritto esclusivo di risiedere nell’immobile senza la presenza o l’interferenza dell’altro coniuge. Questo significa che il coniuge assegnatario può godere dell’immobile come se fosse il proprietario, anche se legalmente potrebbe non esserlo.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it