La Ctp di Brescia, con la sentenza n. 605/2016, ha stabilito che l’esenzione Imu e Tasi per l’abitazione principale si applica anche a due immobili posseduti dai coniugi purchè si trovino in comuni diversi e sia presente il requisito dell’abitabilità della dimora.
La Ctp di Brescia, con la sentenza n. 605/2016, ha accolto il ricorso della contribuente poiché sussistono entrambe le condizioni previste dalla legge: un immobile adibito a “dimora abituale” nel quale è stata trasferitala “residenza anagrafica”.
Secondo la Commissione, infatti, l’esenzione dall’imposta non può essere contestata anche se il coniuge della contribuente usufruisce già della stessa agevolazione in un altro Comune, poiché la norma non esclude la possibilità di più “abitazioni principali” del nucleo familiare purché tali abitazioni non siano ricomprese nel medesimo territorio comunale. È tuttavia importante, per l’esclusione Imu e Tasi, che alla residenza anagrafica presso l’abitazione principale corrisponda anche l’abitualità della dimora.
Dopo l’abolizione dell’IMU prima casa, le aliquote dell’Imposta Municipale Unica sulle altre proprietà sono stabilite di anno in anno da apposita delibera comunale, rispettando determinati criteri nazionali (es.: maggiorazione IMU-TASI non superiore allo 0,8%), risultando quindi variabili a discrezione delle singole Amministrazioni Comunali che incassano gli introiti. Sono inoltre previste detrazioni ed esenzioni in presenza di condizioni particolari.
Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili: fabbricati, inclusa abitazione principale e pertinenze, e terreni agricoli. La prima formulazione della disciplina prevedeva che il tributo si sarebbe dovuto applicare solo sui beni immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze.
Il decreto salva Italia definiva abitazione principale «l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». In seguito alle modifiche apportate dall’art. 4, d.l. 16/2012 l’abitazione principale è definita come «l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Le “pertinenze” sono «esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo».
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