imu coniuge superstiteLa Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 103/2017, ha stabilito che il coniuge superstite è tenuto al versamento dell’Imu perchè titolare del diritto di abitazione, a prescindere dal fatto che la proprietà del bene sia ereditata dai figli e che esso risieda formalmente in un altro immobile.


L’art. 540 c.c., stabilisce che

 

“Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. (..)”

 

Il Comune di Reggio Emilia ritiene che in capo alla sig.ra Villani moglie dei defunto risultando residente in anagrafe del Comune di Albinea dal 1986 al 2004 non si sarebbe costituito il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. La Commissione preliminarmente osserva che il legislatore ha inteso costituire il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare non residenza anagrafica come restrittivamente interpretato dal Comune di Reggio Emilia.

 

Il Legislatore nell’analizzare la fattispecie nel D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 “Regolamento concernente le modalita attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate” stabilisce all’ Art I bis comma 4

 

“I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

 

a) quando 6 stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell’articolo 126 del codice civile;

 

b) quando la diversa residenza e consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’articolo 708 c.p.c.;

 

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

 

d) quando si e verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

 

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.”

 

In allegato il testo della Sentenza.