La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14410/2017, interviene per la prima volta sulle modalità di assoggettamento a Ici/Imu delle cave, ritenendo che queste siano da assoggettare come area fabbricabile.
L’area di cui si tratta, seppure è adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, il che induce ad escludere la sua natura agricola ai fini della determinazione della base imponibile, e’ altresi’ suscettibile di edificazione, ancorche’ limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, cosi’ come indicato dalla ricorrente nel ricorso. Cio’ fa si’ che il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini dell’Ici e che la base imponibile debba essere determinata sulla base del valore venale.
Peraltro mette conto rilevare che le sentenze pronunciate dalla Corte di legittimita’ ed indicate dalla ricorrente nella memoria attengono a fattispecie affatto diverse (espropriazione immobiliare) sicche’ non valgono a contraddire quanto qui si afferma con riguardo alla base imponibile dell’Ici ove viene in rilievo l’edificabilita’ del suolo. Quanto alla censura, formulata in subordine, relativa alla determinazione del valore del fondo ed all’aliquota applicabile, essa e’ inammissibile perche’ la ricorrente non ha indicato di aver dedotto la relativa questione nei giudizi di merito.
Si può ritenere che dall’adozione degli strumenti urbanistici che individuano la zona del territorio destinata ad attività estrattiva, l’area deve essere attratta ad imposizione come area fabbricabile, mentre dalla data di attivazione della cava, questa deve essere assoggettata come fabbricato. Infatti, occorre anche ricordarsi che è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il dato catastale è dato vincolante tanto per il Comune tanto per il contribuente .