imu-cassazione-abitazione-principalePer la Corte di Cassazione ai fini dell’IMU l’abitazione “principale” richiede la dimora stabile: la decisione in una recente Sentenza.


La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez distaccata di Pescara, ha accolto l’appello di un cittadino relativamente a una controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento per Imu per l’anno di imposta 2013 ritenendo sussistente il presupposto per fruire dell’aliquota agevolata Imu da abitazione principale giacchè la contribuente aveva la residenza anagrafica all’interno dell’immobile e la residenza anagrafica del coniuge in altro comune sarebbe stata giustificata da esigenze lavorative.

La società di riscossione presenta ricorso in Cassazione per essere stata riconosciuta l’esenzione malgrado l’immobile non fosse stato adibito a dimora abituale dell’intero nucleo familiare. Osserva infatti che la residenza del coniuge in altro Comune peraltro limitrofo non avrebbe consentito neppure presuntivamente di configurare il requisito della dimora abituale dei coniugi.

IMU: per la Cassazione l’abitazione principale richiede dimora stabile

I giudici della Corte di Cassazione (20130/2020) accogliendo il ricorso richiamano il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2 laddove si statuisce che “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (…). Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Ciò comporta, la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.

Già in precedenza (4166/2020) la Corte di Cassazione, ha affermato che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». Ciò comporta, la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.

 


Fonte: articolo di Santo Fabiano