Imposte sui PIR: la novità riguarda il caso in cui i versamenti delle somme sono effettuati cumulativamente per tutti i soggetti titolari del piano di risparmio decaduti dal beneficio tributario.
A seguito delle richieste di chiarimento formulate dalle associazioni di categoria, i versamenti delle imposte e degli interessi, da corrispondere per effetto della decadenza dal beneficio fiscale previsto per i redditi di capitale e diversi derivanti da investimenti nei piani di risparmio a lungo termine (Pir), possono essere effettuati anche cumulativamente per le somme dovute per tutti i soggetti titolari dello strumento finanziario.
In questo caso, il pagamento delle Imposte sui PIR, nel campo del modello F24 “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” l’indicazione del codice fiscale dei titolari dei Pir è facoltativo. La precisazione dell’Agenzia, nelle more dei necessari approfondimenti, arriva con la risoluzione n. 23/E del 15 marzo 2018. Nel campo “anno di riferimento”, inoltre, può essere indicato l’anno in cui si è verificata la decadenza dal beneficio fiscale, nel formato “AAAA”.
Il chiarimento fa seguito alla precedente risoluzione (n. 21/E del 9 marzo scorso) con cui era stato istituito il codice tributo “1070” per consentire il versamento delle somme agli intermediari. La legge di bilancio 2007 (articolo 1, commi da 100 a 114, legge 232/2016) ha introdotto un regime di non imponibilità per i redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dagli investimenti in Pir (piani di risparmio a lungo termine) e conseguiti, al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale, e rispettando tutte le condizioni richieste, da persone fisiche residenti in Italia, purché gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento siano posseduti per almeno cinque anni (comma 106).
Per verificare che il codice fiscale sia corretto seguite la procedura descritta a questo link. In caso di codice fiscale bloccato seguite, invece, la procedura descritta a questo link.
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