imposta-sostitutiva-su-compensi-ripetizioni-e-lezioni-private-chiarimentiEcco alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito all’imposta sostitutiva su compensi ripetizioni e lezioni private.


Grazie anche all’evoluzione della tecnologia sono state sviluppate nuove modalità, anche in via telematica, per erogare ripetizioni e lezioni private.

Se l’attività viene svolta in maniera abituale è necessario che l’insegnante regolarizzi la propria posizione fiscale. Ecco pertanto alcuni chiarimenti del’Agenzia delle Entrate in merito all’imposta sostituiva dedicata.

Imposta sostitutiva su compensi ripetizioni e lezioni private

I compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15%.

L’imposta sostitutiva deve essere versata, in acconto e a saldo, seguendo le disposizioni stabilite per il pagamento in acconto e a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, alla cui disciplina occorre fare riferimento anche per quanto concerne la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso riguardanti la medesima imposizione sostitutiva.

Questi i codici tributo da utilizzare nel modello F24:

  • 1854 – acconto prima rata
  • 1855 – acconto seconda rata o unica soluzione
  • 1856 – saldo.

Le somme tassate con l’imposta sostitutiva vanno indicate nel quadro RM del modello Redditi Persone fisiche e non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali.

Rilevano, invece, ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

È comunque possibile scegliere l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari, facendo concorrere i compensi percepiti per lezioni private e ripetizioni alla formazione del reddito complessivo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it