A stabilirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione: il portale telematico delle prenotazioni non è responsabile del pagamento relativo all’imposta di soggiorno.
Si ricorda che la tassa di soggiorno, in Italia, è un’imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d’arte.
Le modalità di applicazione sono molto diverse e vanno dal versamento di un importo fisso a un importo variabile, con scaglioni associati alle tipologie e categorie alberghiere, con aliquote percentuali, con scaglioni associati al prezzo, alla localizzazione e al periodo e, in alcuni casi, un’aliquota percentuale o una misura forfettaria.
Sono previste esenzioni assai differenziate da comune a comune in base:
- alla residenza
- alle classi di età (per ragazzi e giovani e per la terza e quarta età)
- all’attività svolta e alla durata della permanenza (l’imposta non viene applicata se un soggetto pernotta per più di un certo numero di notti)
- per i disabili
- secondo la proprietà della struttura ricettiva
- alla stagionalità e ad altre cause.
Scopriamo cosa hanno stabilito i giudici cassazionisti con questa nuova pronuncia.
Imposta di soggiorno, nessuna responsabilità per il portale delle prenotazioni
I giudici hanno sottolineato che la semplice partecipazione di una società nel processo di prenotazione della struttura ricettiva, gestita dal titolare, non ha implicazioni nel determinare chi sia responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno.
La normativa collega infatti il responsabile del pagamento dell’imposta al soggetto che incassa il canone o il pagamento definitivo, e secondo il Comune, questo avrebbe dovuto essere solamente il titolare della struttura.
In altre parole, il pagamento dell’imposta di soggiorno deve essere sostenuto da colui che gestisce la struttura ricettiva e riceve il pagamento finale, in quanto è l’unico in grado di verificare se sussistono i requisiti per il pagamento dell’imposta, come la presenza effettiva dell’ospite nella struttura ricettiva e l’assenza di esenzioni per l’ospite.
In conclusione non tocca al responsabile della piattaforma telematica per la prenotazione ricoprire il ruolo che spetta al gestore della struttura: la dichiarazione è periodica e cumulativa e non è dedotto alcun rapporto di esclusività tra la struttura ricettiva e il portale telematico che gestisce le prenotazioni.
Gestione, contabilizzazione e accertamento: strumenti utili
Si ricorda infine che esistono strumenti per aiutare i Comuni come TravelTax, una piattaforma software che risponde alle esigenze delle Amministrazioni comunali per la gestione, contabilizzazione e accertamento della Tassa di soggiorno.
Si tratta di uno strumento intuitivo e completo che agevola l’interazione tra struttura ricettiva e Comune, semplificando gli adempimenti legati alla Tassa di Soggiorno, permettendo all’Ente di avere un controllo completo sui flussi turistici e un monitoraggio puntuale sui versamenti ricevuti.
Maggiori informazioni sono disponibili qui.
Il testo completo della Sentenza
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it